Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un precedente giudizio in cui il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda di un cittadino straniero volta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria; tale decisione era stata poi confermata in sede di legittimità con ordinanza della Corte di cassazione n. 16091/2019, che aveva rigettato il ricorso. Successivamente, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di percezione dei fatti, in particolare con riferimento alla mancata fissazione dell'udienza di comparizione e alla mancata audizione del migrante davanti al Tribunale di Milano. Prima di esaminare il merito dell'asserito errore revocatorio, la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare di rappresentanza: il ricorso per revocazione era stato sottoscritto da un difensore che aveva utilizzato la procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione, senza munirsi di una nuova procura speciale specifica per la revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto da difensore privo di valida procura speciale. Ha affermato che la procura conferita per il precedente ricorso per cassazione non è utilizzabile per il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., essendo necessaria una procura speciale nuova e specifica. Non sono state poste spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore che ha proposto il ricorso senza valida procura, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione richiede il rispetto delle forme e, in particolare, deve essere proposto da difensore munito di procura speciale.
art. 365 c.p.c.
Richiamato per affermare la necessità della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di valida procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di proposizione del ricorso senza valida procura speciale, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base per determinare l'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione deve essere munito di una procura speciale specifica per tale impugnazione; la procura rilasciata per il precedente giudizio di cassazione non è riutilizzabile.
- La mancanza di valida procura speciale del difensore integra un vizio processuale che comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte entri nell'esame del preteso errore revocatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del difensore che ha proposto l'impugnazione priva di valida procura, se dovuto.
Come è indicizzato
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