Cassazione Civile, Sentenza n. 14980/2020 del 15/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione della società per l'anno 2005 ai fini IRES, IRAP e IVA, recuperando maggiore materia imponibile mediante accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale di Roma annullò parzialmente l'avviso, limitatamente alla presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate da una società fornitrice; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 30 gennaio 2014, respinse sia l'appello principale dell'Agenzia, ritenendo provata l'effettività di quelle operazioni, sia l'appello incidentale della contribuente. La CTR giudicò non adeguatamente provata la natura della fornitura relativa alla didattica e alle dispense: in ragione dell'elevato costo del tutoraggio, qualificò l'operazione come prestazione di servizi soggetta all'aliquota IVA ordinaria, anziché come cessione di libri assoggettabile all'aliquota agevolata del 4%. La società propose tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente circa l'inapplicabilità dell'aliquota IVA del 4%; (3) violazione degli artt. 12 e 16, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e della Tabella A, parte II, n. 18, per non avere la CTR stabilito se didattica e cessione delle dispense fossero prestazioni autonome o principale e accessoria. L'Agenzia propose ricorso incidentale in due motivi: violazione delle regole sull'onere della prova e delle presunzioni, nonché delle disposizioni tributarie indicate in ricorso, e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione che aveva riconosciuto l'effettività delle operazioni fatturate.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il primo motivo principale è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva considerato la censura di nullità dell'avviso e, non avendola confutata espressamente, l'aveva implicitamente respinta; non ricorreva quindi omissione di pronuncia. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della CTR era sufficiente nel qualificare l'operazione come prestazione di servizi soggetta all'aliquota ordinaria. Il terzo motivo principale è stato dichiarato inammissibile: la censura investiva la ricostruzione della volontà negoziale e la qualificazione concreta del rapporto, accertamenti di fatto sindacabili in Cassazione solo mediante specifica denuncia di violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale oppure, nei limiti consentiti, di vizio motivazionale; la società non aveva formulato una censura idonea in tali termini. Entrambi i motivi incidentali dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, anche sotto la veste della violazione delle regole sull'onere della prova. Quanto al secondo motivo, la dedotta omissione di un fatto storico secondario avrebbe al più evidenziato un'insufficienza motivazionale, non più censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese sono state compensate. È stata dichiarata, per il ricorso principale, la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Come la stessa società segnala, la Commissione tributaria regionale ha preso in considerazione la censura, della quale ha dato conto in narrativa; sicchè la mancanza di argomentazioni per confutarla si è tradotta in un rigetto implicito, e non già in un’omessa pronuncia.
La censura sulla nullità dell'avviso, se considerata dal giudice ma non confutata con argomentazioni espresse, può risultare implicitamente respinta; ciò esclude l'omessa pronuncia.
artt. 1362 e ss. c.c.
L’accertamento del contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, tuttavia, costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli art. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici.
La ricostruzione della volontà effettiva delle parti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è sindacabile in Cassazione se non rispetta i criteri legali di interpretazione o se la motivazione presenta vizi logico-giuridici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
laddove l’affermata pretermissione del fatto storico secondario indicato col secondo motivo al più potrebbe evidenziare l’insufficienza della motivazione, irrilevante a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale l’impugnazione della sentenza è soggetta.
Nel regime applicabile, la mera insufficienza della motivazione non costituisce motivo di ricorso per cassazione; il motivo basato sull'omesso esame deve concernere un fatto storico decisivo nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia preso in considerazione una censura e la sua mancata confutazione espressa integri, secondo la decisione, un rigetto implicito.
- La ricostruzione della volontà effettiva delle parti e la qualificazione concreta delle prestazioni costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; in Cassazione occorre denunciare specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale oppure, nei limiti previsti, un vizio motivazionale ammissibile.
- Non è consentito ottenere in Cassazione una rivalutazione delle risultanze di merito presentando la contestazione come violazione delle regole di riparto dell'onere della prova o delle norme sulle presunzioni.
- Nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alla controversia, la mera insufficienza della motivazione non è censurabile: il motivo deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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