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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13821/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le decisioni di merito relative a un contratto d'appalto orale per la ristrutturazione di un immobile: chiedevano l'esame della loro domanda sulla base degli artt. 1453 e 1455 c.c. (risoluzione per inadempimento) in luogo della disciplina sulla garanzia per vizi (1667-1668 c.c.), la rinnovazione/sostituzione della CTU, la valutazione di un computo metrico prodotto in primo grado, la tempestività della denuncia dei vizi (palesi/occul ti) e la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.; in cassazione hanno sollevato vizi di motivazione, omissione di prova e errata applicazione delle norme processuali (art. 345, 360 c.p.c. e correlate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che i committenti non avevano allegato in modo puntuale il contenuto del contratto e le opere rimaste non eseguite, per cui la riconduzione della domanda ai rimedi generali di risoluzione (1453-1455 c.c.) costituiva mutamento dei fatti e perciò inammissibile in appello; ha ritenuto legittima la valutazione di merito che dichiarò tardiva la denuncia dei vizi (la consegna senza riserve era avvenuta prima del 17-11-2005 e la denuncia fu del 28-5-2007) e che le perizie antecedenti già elencavano i vizi; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi attinenti all'omesso esame del computo metrico, alla rinnovazione della CTU e alla responsabilità solidale ove non sussistesse interesse, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche e di fatto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e resta ferma la condanna alle spese dei gradi precedenti; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per eventuale versamento integrativo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Norme generali sulla risoluzione per inadempimento applicabili in presenza di omesso completamento dell'opera, ma la loro invocazione richiede l'allegazione puntuale del contenuto del contratto e delle opere non eseguite; non possono essere introdotte in appello se comportano un mutamento dei fatti dedotti in primo grado.

  • art. 1455 c.c.

    Regola il risarcimento per la risoluzione; la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede chiara allegazione del contenuto contrattuale e delle opere dovute e non eseguite.

  • art. 1667 c.c.

    Disciplina la denuncia dei vizi: la Corte ha affermato che il termine decorre dalla scoperta dei vizi e, in relazione ai vizi palesi, dalla consegna/accettazione dell'opera (termine di 60 giorni). I committenti hanno l'onere di provare la tempestiva denuncia.

  • art. 1668 c.c.

    Prevede la riduzione del prezzo e il risarcimento per i vizi dell'opera; la Corte ha confermato che la domanda in primo grado era stata formulata in termini di garanzia per vizi e non per mancato completamento, per cui la riclassificazione nel merito richiede prova specifica dell'oggetto contrattuale.

  • art. 1665 c.c.

    Presunzione di accettazione se l'opera è ricevuta senza riserve: la Corte ha ritenuto che la consegna senza riserve rendeva rilevante il termine per la denuncia dei vizi ai sensi di 1667 c.c.

  • art. 1657 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione del prezzo in mancanza di accordo; principio secondo cui, in assenza di prezzo concordato, si applicano criteri legali per la determinazione del corrispettivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in tema di inammissibilità di nuove domande/nuovi fatti in grado di appello: la Corte ha confermato che la modifica della qualificazione giuridica che introduce fatti nuovi è censurabile per violazione di questo articolo.

  • art. 360 c.p.c. (co.1 nn. 3,4,5)

    Regole di cassazione: la Corte ha rigettato motivi per violazione di legge (n.3), dichiarato inammissibile la censura per omesso esame di fatto decisivo come nullità ai sensi del n.4 (in realtà tale vizio ricade in n.5) e ha richiamato i limiti all'utilizzo del n.5 in presenza della 'doppia conforme' e per ragioni temporali (art.348-ter).

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato nei limiti temporali per proporre motivi ex art.360 co.1 n.5 (doppia conforme): la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione del vizio ex n.5 per ragioni di tempus.

  • art. 132 c.p.c.

    Principi sulla motivazione: la Corte ha escluso che la motivazione impugnata fosse totalmente omessa, apparente o contraddittoria; pertanto non sussisteva nullità per carenza motivazionale.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato come termine/processo per l'avvio della trattazione in Cassazione (trattazione pubblica).

  • art. 2055 c.c.

    Richiesta dai ricorrenti per affermare solidarietà attiva tra appaltatore e direttore dei lavori; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse perché la domanda principale era stata rigettata per decadenza e quindi non c'era necessità di decidere sulla solidarietà.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha annotato i presupposti per un eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte dei ricorrenti in funzione dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Se si chiede la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1455 c.c.) in luogo della garanzia per vizi (1667-1668 c.c.), è necessario allegare dettagliatamente il contenuto del contratto e dimostrare quali opere concrete risultino non eseguite; in mancanza la riclassificazione può essere considerata nuovo fatto e inammissibile in appello.
  • La denuncia dei vizi palesi deve essere effettuata entro 60 giorni dalla consegna/accettazione dell'opera; la prova della tempestività grava sul committente. Per i vizi occulti il termine decorre dalla scoperta effettiva e provabile.
  • Le valutazioni tecniche e di fatto (CTU, stime delle opere, rilevazione dei vizi) rientrano nel sindacato di merito: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio tecnico del giudice di merito se la motivazione non è totalmente omessa o contraddittoria.
  • Contestare omissioni generiche nella CTU non è sufficiente: le censure devono essere specifiche e tecnicamente fondate per ottenere la rinnovazione o la sostituzione della consulenza d'ufficio.
  • La trasformazione della domanda (es. da richiesta di riduzione del prezzo a richiesta di risoluzione) comporta attenzione ai fatti dedotti in primo grado; una nuova qualificazione giuridica non può introdurre fatti nuovi senza rispettare le regole dell'ammissibilità in appello.
  • La richiesta di accertamento di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) è priva di interesse se la domanda principale è stata dichiarata decaduta o rigettata per ragioni procedurali, salvo che non vi sia autonoma rilevanza processuale e probatoria.

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