Cassazione Penale, Sentenza n. 18244/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura della qualificazione di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per presunta insufficienza e illogicità delle risultanze captative e per la mancata prova della stabile appartenenza di Caruso al sodalizio; 2) contestazione dell'attribuzione a Caruso del ruolo di capo/promotore (capo 129), sostenendo che il ruolo apicale spettasse a Fabio Vescio e che Caruso fosse, al più, subalterno; 3) esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per mancata consapevolezza della finalità mafiosa e per la mancata prova della mafiosità esterna del Cracolici; 4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza di pericolo di reiterazione per il periodo intercorrente, lo stato di incensuratezza formale e l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (documentazione non fornita).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma la decisione del Tribunale di Catanzaro nella parte in cui aveva mantenuto l'ordinanza cautelare rispetto ai capi relativi all'associazione (e ai reati connessi allo stupefacente) ritenendo provata la partecipazione di Caruso al gruppo connesso a Domenico Cracolici e il suo ruolo apicale/di rilievo nell'organizzazione del Vescio. La Corte: 1) ritiene infondata la richiesta di rivalutazione del compendio indiziario, evidenziando la sussistenza di rapporti stabili di fornitura e contatti diretti tra Caruso e Cracolici anche dopo l'arresto del Vescio; 2) conferma che il vincolo associativo può sussistere anche tra fornitore e acquirente quando il rapporto supera la mera sinallagmaticità contrattuale (fornitura continuativa, ruoli e rilevanza economica); 3) dichiara inammissibile il motivo sull'aggravante 416-bis.1 per carenza d'interesse, dato che la confermata doppia partecipazione associativa non rende pertinente la censura isolata dell'aggravante; 4) giudica infondato il motivo sulle esigenze cautelari rilevando l'assenza di elementi probatori idonei a provare la discontinuità dall'attività delittuosa (assenza di buste paga, prosecuzione dei rapporti dopo l'arresto del Vescio). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria ex art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte conferma che ai fini dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente una durevole comunanza di scopo; il vincolo associativo può sussistere anche tra fornitori e acquirenti quando il rapporto supera la mera relazione contrattuale e si manifesta in approvvigionamenti continuativi e rilevanza economica per il sodalizio
codice penale (art. 416-bis)
La qualificazione mafiosa e la struttura associativa di tipo mafioso sono considerate nella valutazione cautelare; la doppia partecipazione associativa (anche aggravata) incide sull'an e sul quomodo della misura cautelare
codice penale (art. 416-bis.1)
L'aggravante mafiosa è chiamata in causa ma la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile per carenza di interesse, poiché l'esito favorevole al ricorrente avrebbe dovuto incidere sull'emissione della misura, dato che la partecipazione associativa è stata confermata
disposizioni attuative del codice di procedura penale (art. 94, comma 1-ter)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali applicate per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza di rigetto
Massime di principio
- Rapporti di fornitura continuativi e rilevanti tra gruppi o soggetti possono integrare il vincolo associativo: la mera qualità di acquirente non esclude l'appartenenza quando la relazione supera la mera transazione commerciale e manifesta una comune programmazione criminale
- La posizione apicale o di rilievo nell'organizzazione può essere desunta dalla gestione dei rifornimenti, dalla partecipazione alle trattative con i fornitori, dalla capacità di stabilire quantitativi e prezzi e dalla prosecuzione dell'attività dopo l'arresto di altri vertici
- Per contestare efficacemente misure cautelari in contesti associativi aggravati è necessario fornire elementi concreti e documentali (es. prove di rescissione dai contatti delinquenziali, documentazione reddituale concreta come buste paga) e non semplici allegazioni formali
- L'aggravante 'mafiosa' richiede valutazione combinata: se la partecipazione all'associazione di tipo mafioso risulta provata o presumibile sulla base degli indizi, l'esclusione dell'aggravante richiede un interesse concreto e la possibilità che la sua rimozione incida sulle esigenze cautelari
- Le captazioni e i contatti ripetuti con soggetti noti per funzioni apicali sono elementi probatori di forte valore nella valutazione della sussistenza di un sodalizio e del ruolo dell'indagato; la difesa che contesta tali elementi deve proporre elementi specifici che ne neutralizzino la rilevanza
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