Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento nei ruoli ministeriali di una dipendente dell’I.P.I. — ente soppresso che, secondo la Corte territoriale, al momento della soppressione aveva acquisito personalità giuridica di diritto pubblico — ai sensi del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di varie voci retributive: quota del 50% del premio di produttività, versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, premio annuale Asfalis, controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni. Il Tribunale le aveva dato ragione; la Corte d’appello aveva parzialmente riformato, escludendo dal computo dell’assegno alcune voci non ritenute collegate alla natura o alle modalità delle mansioni, ma aveva incluso la quota del 50% del premio di produttività, ritenendola voce fissa e continuativa. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina generale del trasferimento d’azienda/pubblico impiego privatizzato ma la norma speciale dell’art. 7, la quale garantirebbe solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio; inoltre ha censurato l’inclusione nel trattamento personale della quota di premio di produttività, perché tale voce conserverebbe natura incentivante anche se parametrata ai giorni di effettiva presenza in servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto non conforme all’orientamento di legittimità la decisione della Corte territoriale che aveva applicato l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità di servizio senza collegarla alla conservazione del trattamento economico già goduto. La Cassazione ha affermato che, nel fenomeno successorio in esame, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, non l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001; tale disciplina assicura solo la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio nei limiti della sua effettiva fissità e continuità, ma non consente di includere automaticamente voci incentivate o non stabilmente dovute. Anche l’anzianità pregressa non è di per sé un diritto azionabile verso il nuovo datore, potendo rilevare solo se la sua mancata considerazione comporti un peggioramento del trattamento economico precedentemente goduto; non può invece fondare ricostruzioni di carriera o miglioramenti della posizione giuridico-economica. La causa è stata quindi rinviata per nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
È norma speciale che disciplina il passaggio del personale dell’ente soppresso e garantisce soltanto la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio nei limiti della fissità e continuità, non l’applicazione della disciplina generale del trasferimento d’azienda o dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
La Corte esclude la sua applicazione al fenomeno successorio in esame, poiché la fattispecie è regolata dalla norma speciale di cui all’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010.
art. 2112 c.c.
Il rinvio a tale norma opererebbe, secondo la Corte territoriale, tramite l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001; la Cassazione precisa però che, nella fattispecie, non trova ingresso attraverso tale richiamo, essendo prevalente la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Serve a distinguere trattamento fondamentale e trattamento accessorio nel pubblico impiego contrattualizzato: il primo remunera la prestazione base, il secondo è collegato a performance individuale, organizzativa o a condizioni particolari di lavoro.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute»
La Corte richiama la nozione di trattamento accessorio per evidenziare che le componenti retributive non si distinguono solo per fissità e continuità, ma per la loro connessione alla prestazione o a specifiche condizioni di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale fonte modificativa dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale da un ente soppresso ai ruoli di altra amministrazione, la disciplina speciale eventualmente dettata dal legislatore prevale sulla disciplina generale del trasferimento d’azienda o del subentro ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
- La conservazione del trattamento economico non implica automaticamente il mantenimento di ogni singola voce retributiva percepita in precedenza: occorre verificare se la voce abbia natura di trattamento fondamentale o accessorio e se sia effettivamente certa, stabile e compatibile con la disciplina speciale.
- L’anzianità di servizio maturata presso il precedente ente non è un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro; essa è tutelata solo nei limiti in cui la sua mancata considerazione comporti una diminuzione del trattamento economico già in godimento, non per fondare avanzamenti di carriera o aspettative migliorative.
- Una voce retributiva correlata all’incentivazione o alla presenza effettiva non può essere automaticamente considerata stabile solo perché ricorrente in busta paga; la sua inclusione nel trattamento conservato richiede una valutazione della sua effettiva natura secondo la disciplina legale e contrattuale.
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