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Sentenza

Sentenza n. 7796/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del Provvedimento Ministeriale recante n. m_p.i. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0022729 del 07 SETTEMBRE 2022 (allegato 1), stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione (Dott. Fabrizio Manca), che “a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 22233 in data 20/09/21” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna, genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione”, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado); - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; per l'accertamento e la declaratoria, in via cautelare e nel merito, del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado); in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007.

Giustizia amministrativa202212058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento, ai fini della specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un titolo conseguito in Spagna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo spagnolo denominato "Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo", riferito alla classe ADSS. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. n. 206/2007, degli artt. 45 e 49 TFUE e degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione comparativa del percorso formativo estero rispetto ai requisiti italiani e, se necessario, disporre misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007. Il diniego si fondava, da un lato, sulla mancata dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ritenuta presupposto imprescindibile perché il sostegno didattico costituisce, nell'ordinamento italiano, una specializzazione aggiuntiva rispetto alla qualifica di insegnante abilitato; dall'altro, sull'accertamento, svolto tramite il sistema IMI presso l'autorità spagnola competente, che il corso non era un titolo ufficiale spagnolo e non abilitava all'esercizio della corrispondente professione regolamentata nello Stato d'origine.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto autonoma e non efficacemente superata la ragione ostativa relativa alla mancata dichiarazione dell'abilitazione all'insegnamento, necessaria perché la specializzazione sul sostegno presuppone la qualifica di docente abilitato. Ha inoltre valorizzato la concorrente ragione, ritenuta assorbente, derivante dalla natura del titolo estero: l'istruttoria ufficiale svolta tramite il sistema IMI aveva accertato che il corso era un titolo proprio universitario, non ufficiale nell'ordinamento spagnolo, e non abilitava all'esercizio della professione regolamentata corrispondente. Per tale ragione il diniego non era stereotipato, ma adeguatamente motivato e istruito mediante la ricostruzione del quadro normativo italiano e l'interlocuzione con lo Stato di origine. Il giudice ha escluso anche l'obbligo di procedere alla comparazione del percorso formativo e all'eventuale applicazione di misure compensative, poiché tali strumenti presuppongono che il titolo estero integri una qualifica professionale riconosciuta e spendibile nello Stato d'origine e che siano presenti i requisiti minimi interni per la posizione richiesta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 d.m. n. 249/2010

    Il sostegno didattico agli alunni con disabilità non costituisce una professione regolamentata autonoma, ma una specializzazione aggiuntiva rispetto alla qualifica di insegnante abilitato.

  • d.lgs. n. 206/2007

    La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali estere non impone la comparazione del percorso formativo né l'adozione di misure compensative quando il titolo non è una qualifica professionale ufficiale e abilitante nello Stato d'origine.

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    Le misure compensative possono essere valutate soltanto in presenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento di una qualifica professionale estera e dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento interno.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il regime europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone l'esistenza di una qualifica professionale riconosciuta nello Stato membro d'origine.

  • direttiva 2013/55/UE

    Le modifiche al regime europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non superano il presupposto dell'ufficialità e dell'idoneità abilitante del titolo nello Stato d'origine.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento non impongono il riconoscimento di un titolo che nello Stato d'origine non costituisce qualifica ufficiale e non abilita all'esercizio della professione regolamentata.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro presuppone che il titolo sia ufficialmente riconosciuto nello Stato d'origine e abiliti all'esercizio della corrispondente professione regolamentata in tale Stato.
  • Quando nell'ordinamento nazionale una specializzazione costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a una qualifica professionale di base, il riconoscimento della specializzazione estera presuppone il possesso e la dimostrazione della qualifica professionale principale.
  • L'Amministrazione assolve l'obbligo di istruttoria e motivazione quando ricostruisce il quadro normativo interno e verifica, anche tramite i canali ufficiali di cooperazione amministrativa, la natura e l'efficacia abilitante del titolo nello Stato d'origine.
  • La valutazione comparativa della formazione estera e l'eventuale applicazione di misure compensative presuppongono l'esistenza di una qualifica professionale estera ufficiale e abilitante, non potendo essere richieste per un titolo universitario proprio privo di efficacia professionale nello Stato d'origine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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