Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e quindi riconoscendo il rimborso richiesto. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata a titolo di primo acconto per l'anno 2014, sostenendo di avere svolto l'attività di consulenza all'interno della struttura organizzativa di una società di revisione di cui era socio, senza una propria autonoma organizzazione, senza dipendenti o collaboratori e con compensi provenienti esclusivamente da tale società. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il ricorso introduttivo era stato respinto sia in primo grado sia in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per avere la CTR valorizzato la struttura e il personale della società committente anziché la propria autonoma organizzazione, asseritamente inesistente; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe riconosciuto da un lato l'inserimento nella struttura della società e dall'altro l'onere del professionista di dimostrare di non fruire dei relativi vantaggi organizzativi; 3) ulteriore violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, contestando la tesi per cui la deducibilità del compenso per la società committente ai fini IRAP renderebbe comunque imponibile il reddito del professionista.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell'IRAP è l'autonoma organizzazione; essa ricorre solo se il contribuente è responsabile e titolare dell'organizzazione, non quando operi stabilmente all'interno di una struttura organizzata da un soggetto terzo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sulla motivazione è stata assorbita dall'accertata insussistenza del presupposto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le censure di violazione di legge riguardanti l'art. 2 d.lgs. 446/1997.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per la censura di nullità/contraddittorietà della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 5, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È stata ritenuta compatibile con la deducibilità, da parte della società committente, di costi relativi a prestazioni rese da professionisti non assoggettati a IRAP.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non è integrata dalla sola esistenza di una struttura organizzata utilizzata dal professionista: è necessario che tale struttura faccia capo al professionista stesso, che ne sia responsabile sotto il profilo organizzativo oltre che operativo.
- Il professionista che svolga la propria attività all'interno di una struttura organizzata da un soggetto terzo, senza dipendenti propri e senza una propria organizzazione autonoma, non è soggetto ad IRAP per i compensi percepiti da tale attività.
- La circostanza che il professionista sia socio della società che gli affida gli incarichi non è sufficiente a far considerare propria la struttura organizzativa della società, se la titolarità e la responsabilità organizzativa restano in capo a un distinto soggetto giuridico.
- La deducibilità, da parte della società committente, dei costi per prestazioni di lavoratori autonomi non implica di per sé l'assoggettamento ad IRAP del compenso percepito dal professionista; l'imposta colpisce i proventi di entità organizzate, non ogni reddito professionale in quanto tale.
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