Sentenza del 20/09/2016 n. 1080 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Recupero costi indeducibili relativi ad ammortamento di beni ed altre componenti negative in assenza di presentazione di documentazione idonea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato affermato il principio secondo cui l’Amministrazione che abbia verificato la documentazione contabile senza sollevare contestazioni non può, negli anni successivi, ritenerla insufficiente per disconoscere la deducibilità dei medesimi costi, salvo indicare specifiche ragioni nuove o diverse che giustifichino il mutamento di valutazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili, relativi principalmente all’ammortamento di beni e ad altre componenti negative, motivato dall’Amministrazione con l’asserita mancata produzione di documentazione idonea. La questione centrale riguarda il fatto che, in occasione di precedenti verifiche, l’Amministrazione aveva esaminato la documentazione contabile senza formulare rilievi, per poi considerarla insufficiente negli anni successivi.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria ha già esaminato una determinata documentazione contabile senza formulare rilievi, un successivo disconoscimento degli stessi costi richiede una motivazione specifica e coerente.
- L’assenza di contestazioni in una verifica precedente non equivale necessariamente a un’assoluta preclusione per l’Amministrazione, ma rende censurabile un successivo cambiamento di valutazione privo di nuove circostanze o di adeguata motivazione.
- Per sostenere la deducibilità di ammortamenti e altre componenti negative è comunque opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare l’esistenza, l’inerenza, la competenza e la corretta imputazione dei costi.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe richiamare i precedenti controlli, i verbali e la documentazione già esaminata, evidenziando l’eventuale contraddizione tra la precedente assenza di rilievi e il successivo recupero a tassazione.
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