Ordinanza n. 605/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 220, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11.6.2018, pubblicata il 13.6.2018, notificata il 28.6.2018, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, in data 29.7.2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza n. 220/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta aveva chiesto di essere autorizzato ad affidare a professionalità esterne, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, alcuni servizi tecnici e materiali necessari all’esecuzione dell’incarico: rilievo topografico, relazione geologica e geotecnica e pulizia dell’area mediante impresa di giardinaggio. La richiesta era motivata dalla mancata disponibilità del personale regionale interpellato. Il TAR ha verificato, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Direzione Generale delle Risorse Umane, la presenza nell’apparato regionale di 41 dipendenti laureati in geologia e di 141 dipendenti con diploma di geometra. La questione decisiva riguardava quindi la sussistenza dei presupposti per ricorrere a professionalità esterne, nonché gli obblighi di collaborazione del personale regionale nei confronti del Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto conclusa con esito positivo la verifica sulla presenza, nell’apparato regionale, di professionalità interne dotate delle competenze necessarie. Ha pertanto escluso la sussistenza dei presupposti per autorizzare il ricorso a professionalità esterne e ha chiarito che la mera indisponibilità manifestata informalmente dai dipendenti non è sufficiente a giustificare l’esternalizzazione, anche perché non risultavano formalmente documentati i contatti svolti dal Commissario. Il Tribunale ha ribadito che tutti i dipendenti regionali, inclusi i dirigenti, devono prestare la massima collaborazione al Commissario ad acta, il quale può impartire disposizioni operative e ordini di servizio, assegnare la responsabilità del procedimento a personale qualificato e derogare all’organizzazione interna per assicurare la tempestiva esecuzione del giudicato. Il ricorso ad ausiliari esterni è ammissibile solo in presenza di un’oggettiva e dimostrata impossibilità del personale interno, anche in ragione di carichi di lavoro indifferibili. La Regione Campania è stata quindi ordinata a individuare, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, i dipendenti da destinare al supporto del Commissario e a comunicarne i nominativi al Commissario stesso e al TAR. La camera di consiglio è stata fissata per il 22 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
con calcolo dell'onorario e delle spese ai sensi del D.M. 17/06/2016
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di affidamento diretto di servizi esterni; il TAR ne esclude l’utilizzabilità nel caso concreto per la presenza di professionalità interne regionali e per l’assenza di una dimostrata impossibilità oggettiva di avvalersene.
D.M. 17/06/2016
con calcolo dell'onorario e delle spese ai sensi del D.M. 17/06/2016
Richiamato esclusivamente quale parametro per il calcolo dell’onorario e delle spese dei servizi tecnici esterni richiesti dal Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta può impartire disposizioni operative e ordini di servizio al personale dell’amministrazione inadempiente, inclusi i dirigenti, quando ciò sia necessario per assicurare la piena e tempestiva esecuzione del giudicato.
- Il personale dell’amministrazione inadempiente è tenuto a prestare al Commissario ad acta la massima collaborazione; il rifiuto o la mancata collaborazione può esporre i dipendenti alle responsabilità civili, penali, amministrativo-contabili e disciplinari previste dall’ordinamento.
- Il ricorso a professionalità o ausiliari esterni nell’esecuzione del giudicato è giustificato soltanto quando sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di utilizzare personale interno dotato delle competenze necessarie, anche in ragione di carichi di lavoro indifferibili.
- La mera indisponibilità informale del personale interno non dimostra l’impossibilità oggettiva di svolgere gli adempimenti commissariali; in presenza di professionalità interne, l’amministrazione deve individuarle e destinarle al supporto del Commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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