Sentenza del 20/07/2016 n. 14899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi ai fini IVA, IRES e IRAP applicando gli studi di settore. Ha contestato, in particolare, l'insufficienza degli studi di settore a dimostrare il reddito effettivo, la mancata applicazione dello studio di settore più evoluto e successivo, nonché l'ulteriore riduzione del 10% dei ricavi operata dalla CTR senza adeguato contraddittorio. Ha inoltre dedotto la nullità dell'avviso per la mancata allegazione del prospetto richiamato nell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla pretesa ultrapetizione della CTR, ritenendolo generico e osservando che la richiesta dell'Ufficio di confermare l'accertamento comprendeva anche la possibilità di riconoscerne la fondatezza solo parziale. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che l'accertamento fondato sugli studi di settore deve considerare l'evoluzione degli strumenti di determinazione della redditività e che lo studio più recente e affidabile può trovare applicazione retroattiva. Il terzo motivo, relativo alla mancata allegazione del prospetto all'avviso, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, che dovrà riesaminare la controversia conformandosi al principio di diritto e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 112 cod. proc. civ.
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Nel caso concreto la censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile per genericità.
Art. 366-bis cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai requisiti di formulazione del motivo di ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 42 e 7
Disciplinano l'accertamento delle imposte sui redditi, il contenuto e la motivazione dell'avviso di accertamento e gli obblighi relativi agli atti richiamati nell'avviso.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Costituiscono la base normativa degli studi di settore. Il loro utilizzo non determina automaticamente il reddito effettivo, ma richiede una valutazione concreta e il confronto con gli elementi forniti dal contribuente.
L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184
Richiamata quale disciplina dei parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi.
Principio giurisprudenziale della Cassazione, sentenza n. 23554 del 18 novembre 2015
L'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti.
Lo studio di settore più recente, se più evoluto, raffinato e affidabile, può essere applicato retroattivamente anche a periodi d'imposta precedenti. L'Amministrazione e il giudice devono inoltre considerare le specifiche circostanze dell'attività e le contestazioni formulate dal contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi e non provano da soli l'effettivo reddito del contribuente: devono essere integrati con gli elementi concreti del caso e con il contraddittorio.
- Quando esiste uno studio di settore successivo e più evoluto, esso può essere utilizzato retroattivamente se offre una rappresentazione più precisa e affidabile della normale redditività.
- Il contribuente deve contestare specificamente l'applicabilità dello studio e fornire elementi concreti relativi all'organizzazione, al mercato, ai prezzi, alla clientela e alle peculiarità dell'attività.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad applicare meccanicamente lo scostamento risultante dallo studio, ma deve motivare il collegamento tra i dati presuntivi e la situazione concreta dell'impresa.
- Una rideterminazione parziale dei ricavi da parte del giudice può essere ammessa se rientra nell'oggetto della controversia, ma deve essere adeguatamente motivata e rispettare il contraddittorio.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio indicato dalla Corte.
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