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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 7.05.2025, e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202501413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che imponeva al Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riesame in autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano proposto un ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Riccione sull'istanza di riesame in autotutela presentata il 7 maggio 2025 e protocollata l'8 maggio 2025. Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza n. 22/2026, ordinando al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché la sentenza era stata comunicata il 9 gennaio 2026 e il termine era scaduto l'8 febbraio 2026 senza, secondo le ricorrenti, l'adozione del provvedimento espresso, esse hanno chiesto il 10 febbraio 2026 la nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 117, comma 3, 34, comma 1, lett. e), e 21 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di nomina del commissario ad acta. Nelle more, infatti, la sentenza n. 22/2026 era stata appellata e il giudice d'appello, con ordinanza n. 720/2026, ne aveva sospeso l'efficacia. Tale sopravvenienza ha privato, allo stato, le ricorrenti dell'interesse concreto alla nomina del commissario, poiché il titolo giudiziale da eseguire non era più efficace. Le spese della fase sono state compensate in ragione delle circostanze che hanno determinato la decisione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, in caso di accoglimento, l'adozione di misure per l'esecuzione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza, tra cui la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 21 c.p.a.

    Richiamato dalle ricorrenti quale base normativa della richiesta di nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di una pronuncia amministrativa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l'efficacia della sentenza da eseguire sia stata sospesa dal giudice d'appello.
  • La sospensione dell'efficacia della sentenza costituisce una sopravvenienza idonea a privare, allo stato, di interesse concreto e attuale la domanda di nomina del commissario ad acta, poiché viene meno il titolo giudiziale immediatamente esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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