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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32849/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una serie di dichiarazioni e rinvii contenuti in atti del 1976 e in una successiva dichiarazione del 1979, relativi a terreni in Comacchio originariamente ceduti a una società cooperativa, con mantenimento di alcune porzioni in proprietà dei venditori. Su una porzione indicata con la lettera F i ricorrenti sostenevano che fosse stata costituita una servitù di passaggio a favore dei loro fondi e/o delle aree da essi utilizzate, anche in coordinamento con quanto previsto nel rogito. In primo grado e in appello la domanda di accertamento della servitù era stata rigettata. La Corte d'appello aveva ritenuto che la scrittura del 1976 e la dichiarazione del 1979 fossero prive di autonomia, perché meramente richiamanti il rogito notarile, il quale non avrebbe contemplato la servitù sulla porzione F. Aveva inoltre escluso la configurabilità di una servitù costituita quale contratto a favore di terzo, rilevando l'assenza di un interesse dello stipulante. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) la possibilità di costituire una servitù tramite proposta ex art. 1333 c.c. con obbligazione a carico del solo proponente; 2) la violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della scrittura del 1976, che avrebbe avuto oggetto autonomo rispetto al rogito; 3) la rilevanza della determinatezza/determinabilità dell'oggetto; 4) ulteriori censure interpretative; 5) l'erroneo diniego della servitù come contratto a favore di terzo, sostenendo che lo stipulante fosse la venditrice e non i condomini acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondate la censura sulla possibilità di costituire la servitù tramite atto unilaterale ex art. 1333 c.c. e, soprattutto, quella sull'erronea esclusione dell'autonomia della scrittura del 1976 rispetto al rogito notarile. Ha invece rigettato il quinto motivo, reputando corretta nel risultato la decisione che aveva escluso la costituzione della servitù attraverso i successivi atti di vendita ai singoli condomini, in quanto le relative clausole erano state qualificate come meri atti ricognitivi e non come manifestazioni di volontà costitutive di un diritto reale a favore di terzo. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame attenendosi ai principi enunciati; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1333 c.c.

    Può astrattamente operare anche per attribuzioni traslative, purché l'effetto favorevole per il destinatario non comporti alcun onere o obbligo a suo carico.

  • art. 1029, comma 1, c.c.

    Richiamato come parametro della tesi degli attori sulla costituzione di una servitù per vantaggio futuro.

  • art. 1350 n. 4 c.c.

    È menzionato dal giudice di merito come norma che imporrebbe la forma scritta per la costituzione del diritto reale quando occorra un'ulteriore manifestazione di consenso.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto devono essere seguite secondo un percorso che valorizzi il senso letterale e la comune intenzione delle parti, anche alla luce del loro comportamento complessivo.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    La loro violazione integra un vizio di legge denunciabile in cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità per la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la decisione nel risultato nonostante l'errore della motivazione sul ruolo delle parti, perché il motivo era infondato per una ragione diversa da quella indicata dal giudice di merito.

  • art. 1411 c.c.

    La costituzione della servitù per contratto a favore di terzo richiede una volontà costitutiva effettiva e non una mera enunciazione ricognitiva di una situazione preesistente.

Massime di principio

  • La costituzione di una servitù può, in astratto, essere realizzata anche mediante un atto unilaterale ex art. 1333 c.c., ma solo se l'attribuzione traslativa non impone alcun obbligo o onere al destinatario del vantaggio.
  • Nell'interpretazione degli atti negoziali il giudice deve valorizzare in modo coordinato il dato letterale e la causa concreta dell'accordo, verificando la coerenza complessiva tra testo, collegamenti negoziali e comportamento successivo delle parti; non può escludere aprioristicamente l'autonomia di una scrittura solo perché rinvia a un altro atto, se l'oggetto regolato è oggettivamente diverso.
  • La violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione come violazione di legge, mentre l'interpretazione risultante da una corretta applicazione dei canoni ermeneutici è sindacabile solo nei limiti della motivazione.
  • La servitù non può ritenersi validamente costituita tramite contratto a favore di terzo se gli atti successivi hanno natura meramente ricognitiva di una situazione asseritamente esistente: occorre che la volontà costitutiva del vincolo sia effettivamente prevista e voluta dai contraenti.
  • Quando il giudice di merito respinge la domanda sulla base di una ragione giuridica errata, la decisione può essere mantenuta se il dispositivo è comunque corretto per altra ragione di diritto risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoServitùImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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