Sentenza n. 817/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali relative al finanziamento e alla decorrenza di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, progetto sottoscritto con riserva e successiva nota di cessazione della presa in carico dal 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (persona disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il progetto individuale predisposto ai sensi dell’art. 14 l. 328/2000, lamentando anzitutto che, a fronte di bisogni quantificati in 6.240,82 euro mensili, il budget ne coprisse soltanto 5.159,46, lasciando privi di copertura 1.126,36 euro relativi a una parte dell’assistenza personale diurna e all’assistenza del medico rianimatore. Ha inoltre dedotto l’illegittimo utilizzo della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento per la compartecipazione ai costi, nonostante l’ISEE pari a zero e l’esclusione di tali provvidenze dal calcolo ISEE; la mancata indicazione del case manager; l’illegittima decorrenza del contributo comunale dalla formalizzazione del progetto anziché dall’insorgenza del bisogno o dalla domanda di presa in carico; nonché, con motivi aggiunti, l’illegittimità della decisione del Comune di cessare la presa in carico dal 1° gennaio 2025, in violazione delle regole sulla competenza territoriale e sulla continuità assistenziale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l’attuazione di un progetto già formato, nonché l’inammissibilità o tardività delle impugnazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il contenuto e la predisposizione del progetto individuale, inclusa la determinazione del budget, e quindi rientrasse nella giurisdizione amministrativa; solo le controversie sull’attuazione materiale di prestazioni già definite appartengono al giudice ordinario. Ha escluso che la nota del 6 dicembre 2023 fosse meramente confermativa, poiché aveva costituito una nuova valutazione e aveva fissato autonomamente la decorrenza del budget. Il primo e il quarto motivo sono stati rigettati: il progetto costituiva un accordo unitario fondato su reciproche concessioni, sicché la ricorrente non poteva conservare le condizioni favorevoli relative alla permanenza presso la famiglia e all’assistenza privata personalizzata, eliminando le condizioni economiche sfavorevoli. Il limite dell’ISEE non impediva, nel caso concreto, la compartecipazione alle prestazioni extra ordinem, rese da professionisti privati e configurate specificamente per la beneficiaria, al di fuori del sistema pubblico regionale ordinario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per acquiescenza, essendo stata formulata riserva soltanto sul finanziamento e sulla decorrenza; inoltre, quanto alla mancata indicazione del case manager, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per la successiva individuazione del referente. Il terzo motivo è stato accolto: il contributo comunale doveva decorrere dall’insorgenza del bisogno, individuata nell’11 novembre 2021, quando era cessato il prosieguo amministrativo al compimento dei 21 anni, e non dalla formalizzazione del progetto. Dovevano essere detratte le somme già versate. Il quinto motivo è stato assorbito. Il ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato: l’obbligo legale di presa in carico gravava, in ragione della residenza effettiva all’inizio della nuova fase assistenziale, sul Comune diverso da quello che aveva volontariamente assunto la presa in carico fino al 31 dicembre 2024. Il mutamento del Comune competente non violava la continuità assistenziale, purché non vi fossero vuoti nella soddisfazione dei bisogni. Il Comune competente è stato obbligato a predisporre, entro 120 giorni, un nuovo progetto di vita dal 1° gennaio 2025, anche diverso dal precedente e previa interlocuzione con l’interessata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La predisposizione e il contenuto del progetto individuale per la persona con disabilità, compresa la determinazione del budget, attengono all’esercizio del potere amministrativo e sono sindacabili dal giudice amministrativo.
art. 6, comma 4, l. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
L’obbligo di integrazione economica grava sul Comune di residenza effettiva prima dell’inizio della nuova prestazione residenziale o assistenziale.
art. 8, comma 7, l.r. Lombardia 3/2008
Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede … al momento dell’inizio della prestazione.
La competenza economica per le prestazioni sociali è determinata dalla residenza effettiva all’inizio della prestazione.
art. 7, comma 1, lett. f, l.r. Lombardia 3/2008
Il diritto alla presa in carico continuativa non impedisce il mutamento del Comune competente né la modifica delle modalità assistenziali, purché sia assicurata la concreta e senza soluzione di continuità soddisfazione dei bisogni.
art. 2-sexies d.l. 42/2016
Le provvidenze assistenziali escluse dal calcolo ISEE non possono essere computate per determinare la compartecipazione ordinaria ai costi dei servizi socioassistenziali pubblici; tale regola non impedisce, secondo la sentenza, una compartecipazione concordata nell’ambito di un progetto extra ordinem fondato su prestazioni private e reciproche concessioni.
art. 133 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa, anche esclusiva, ricomprende le controversie sulla predisposizione, aggiornamento e contenuto del progetto individuale; resta invece devoluta al giudice ordinario la controversia sull’esecuzione materiale di prestazioni già conformate.
art. 23 d.lgs. 62/2024
L’istanza per la predisposizione del progetto di vita è presentata all’ambito territoriale sociale competente in relazione al Comune di residenza della persona con disabilità.
art. 20, comma 2, d.lgs. 62/2024
La continuità assistenziale è valutata in termini sostanziali, con riferimento all’assenza di vuoti nella soddisfazione dei bisogni, e non implica la permanenza indefinita della competenza dello stesso Comune o delle medesime modalità di intervento.
Massime di principio
- Le controversie sulla predisposizione, sull’aggiornamento e sul contenuto del progetto individuale per una persona con disabilità, inclusa la quantificazione del budget e l’individuazione delle risorse, appartengono alla giurisdizione amministrativa; le controversie sulla mera erogazione materiale di prestazioni già definite appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.
- L’obbligo comunale di contribuire economicamente alle prestazioni assistenziali decorre dall’insorgenza dello stato di bisogno, e non dalla successiva formalizzazione del progetto individuale, salvo detrazione delle somme già erogate per la medesima esigenza.
- Quando il progetto individuale è costruito come accordo unitario fondato su reciproche concessioni, il beneficiario non può pretendere di conservare le condizioni favorevoli dell’accordo eliminando unilateralmente quelle economiche o organizzative sfavorevoli; la caducazione di singole clausole può imporre una rinnovata elaborazione complessiva del progetto.
- Il principio secondo cui la compartecipazione ai servizi socioassistenziali pubblici non può eccedere l’ISEE non impedisce, se vi è un progetto concordato con prestazioni extra ordinem rese da privati e non comprese nel sistema pubblico ordinario, una compartecipazione collegata alle specifiche condizioni dell’accordo, purché essa non sia imposta come costo ordinario del servizio pubblico.
- La competenza a predisporre il progetto di vita e a sostenerne i costi grava sul Comune di residenza effettiva della persona al momento dell’inizio della prestazione assistenziale, non necessariamente sul Comune della residenza anagrafica o su quello che abbia temporaneamente assunto la presa in carico.
- La continuità assistenziale richiede che i bisogni della persona siano soddisfatti senza vuoti temporali, ma non comporta né l’immutabilità del Comune competente né la conservazione delle medesime modalità assistenziali; il Comune subentrante può predisporre un nuovo progetto, anche diverso dal precedente, nel contraddittorio con l’interessato.
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