Sentenza n. 2330/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 306 del 9.5.2024, adottato dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non comunicato al ricorrente e pubblicato unicamente sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Pubblicità Legale”, in data 10.5.2024; - se e per quanto occorra, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 9.2.2024, mai notificato, nella parte in cui, mediante il combinato disposto degli artt. 2 e 3, ha stabilito che la parte del complessivo credito riconosciuto al ricorrente a saldo del finanziamento 2020 sarà pagato in una data incerta successiva; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire le somme indicate dal decreto n. 306/2024 maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002, fino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 306 del 9 maggio 2024 e, per quanto occorra, decreto n. 3 del 9 febbraio 2024, nella parte in cui hanno qualificato come non immediatamente disponibili alcune quote del saldo 2020, subordinandone il pagamento al recupero graduale di somme versate in eccesso ad altri patronati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il patronato ha contestato la scelta del Ministero di rinviare a una data futura e incerta, e di effettuare in modo parcellizzato, il pagamento della parte del saldo 2020 riconosciuta ma non immediatamente disponibile. Ha dedotto la violazione dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e dell'art. 13 del d.m. n. 193/2008, nonché eccesso di potere, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il pagamento non potesse essere subordinato al recupero di somme indebitamente anticipate ad altri patronati. Ha inoltre dedotto incoerenza e irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento, violazione dell'obbligo di motivazione e della gerarchia delle fonti, rilevando la contraddizione tra il richiamo agli obblighi di pagamento tempestivo e il rinvio disposto dai decreti. È stata altresì denunciata la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata convocazione della Commissione paritetica prevista dal d.m. n. 193/2008. Infine, il patronato ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo nel pagamento e dalle conseguenti difficoltà finanziarie e operative.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, devolvendo la controversia al giudice ordinario. Il Collegio ha individuato l'oggetto sostanziale della domanda nella pretesa del patronato a ottenere senza ulteriori ritardi il pagamento integrale di una somma già riconosciuta, e non nella contestazione dei criteri generali di riparto del fondo o dell'ammontare del finanziamento assegnato. La posizione fatta valere è stata qualificata come diritto soggettivo, concernente le modalità e i tempi di adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul Ministero. Il TAR ha escluso che fosse sufficiente il riferimento alla materia dei servizi di pubblica utilità o al perseguimento di un interesse pubblico per radicare la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.; è necessario che la controversia riguardi concretamente l'esercizio di poteri autoritativi. Nel caso esaminato, il patronato censurava il comportamento del Ministero quale debitore, sotto il profilo della correttezza, buona fede e leale collaborazione, ossia la dilazione e parcellizzazione del pagamento, non l'esercizio di un potere pubblico di riparto. Anche la domanda relativa a rivalutazione e interessi segue la medesima devoluzione al giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti a tale giudice alle condizioni e nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 13 l. 152/2001
La norma è stata invocata dal ricorrente quale fonte del diritto al finanziamento dei patronati; il TAR ha distinto la determinazione del finanziamento, riconducibile all'esercizio di poteri pubblici, dalle successive modalità e tempistiche di pagamento della somma già riconosciuta.
art. 13 d.m. 193/2008
È stata invocata quale disciplina del finanziamento degli istituti di patronato; la controversia non è stata ritenuta concernente i criteri di riparto, ma l'adempimento del credito già determinato.
art. 14 d.m. 193/2008
Prevede la Commissione paritetica richiamata dal ricorrente a sostegno della censura di mancata partecipazione; tale questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990
Invocati per la motivazione e la partecipazione procedimentale; le relative censure non sono state esaminate nel merito, essendo stata esclusa la giurisdizione amministrativa.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure procedimentali; non è stato oggetto di esame sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
controversia in materia di servizi di pubblica utilità resi dagli istituti di patronato
La giurisdizione esclusiva non si radica per la sola attinenza della controversia a una materia prevista dalla norma: occorre che l'amministrazione agisca come autorità e che la controversia riguardi concretamente l'esercizio di poteri pubblicistici.
art. 103 Cost.
Le materie di giurisdizione esclusiva possono comprendere diritti soggettivi solo quando siano caratterizzate dall'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario, alle condizioni e nei termini previsti in caso di declinatoria della giurisdizione.
d.lgs. 231/2002
La domanda di rivalutazione e interessi sulle somme dovute è stata ritenuta connessa alla pretesa creditoria e quindi devoluta al giudice ordinario insieme alla domanda principale.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare la causa petendi e il petitum sostanziale, verificando la natura intrinseca della situazione giuridica fatta valere, anziché arrestarsi alla qualificazione formale della domanda come impugnazione di un atto amministrativo.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa non si radica per la sola attinenza della controversia a una materia prevista dall'art. 133 c.p.a. o per il generico coinvolgimento di un interesse pubblico; è necessario che la pubblica amministrazione abbia agito, in relazione allo specifico oggetto del giudizio, mediante l'esercizio di poteri autoritativi.
- Quando l'amministrazione abbia già determinato il quantum spettante a un soggetto in base ai criteri pubblicistici di finanziamento, la controversia sulle modalità, sui tempi e sull'integrale adempimento del pagamento può avere a oggetto un diritto soggettivo e rientrare nella giurisdizione ordinaria, se non viene contestato l'esercizio del potere di riparto.
- La contestazione del ritardo, della dilazione o della parcellizzazione del pagamento di una somma già riconosciuta, fondata sugli obblighi di correttezza, buona fede e leale collaborazione del soggetto pubblico debitore, non riguarda necessariamente l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo.
- Le domande accessorie di rivalutazione monetaria e interessi relative a un credito pecuniario seguono la giurisdizione spettante alla domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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