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Sentenza

Sentenza del 10/02/2015 n. 320 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Operazione inesistente - prova - elementi presuntivi - utilizzo - è possibile - prova contraria del contribuente - necessità - consegue. Operazione inesistente - generica descrizione in fattura - assenza di contratto specifico - assenza di data certa - elementi presuntivi - sono tali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta fondata: gli elementi raccolti erano idonei a mettere in dubbio l’effettività delle operazioni e la buona fede del contribuente. In assenza di una prova contraria concreta e documentata, non sono stati riconosciuti né la deduzione dei costi né il diritto alla detrazione dell’IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento della deducibilità dei costi e della detrazione dell’IVA relativi a fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti. Il prestatore aveva utilizzato i dati e i segni distintivi di una società per la quale aveva cessato ogni rapporto di lavoro e che si trovava in liquidazione. Il contribuente doveva dimostrare sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni sia la propria ignoranza incolpevole della frode. Sono stati considerati elementi presuntivi contrari la mancanza di contratti specifici, la descrizione generica dei servizi nelle fatture, l’assenza di data certa e le dichiarazioni del curatore fallimentare, quale pubblico ufficiale, sull’inesistenza di rapporti tra l’emittente e la società.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone l’effettività dell’operazione e la riferibilità della fattura a una prestazione realmente eseguita. In presenza di una frode, il contribuente deve dimostrare, oltre all’effettività dell’operazione, la propria ignoranza incolpevole.

  • Art. 109, d.P.R. 917/1986

    La deduzione dei costi richiede che siano effettivi, documentati e inerenti all’attività. La mera disponibilità di una fattura non è sufficiente quando sussistono elementi presuntivi che ne mettono in dubbio la realtà.

Massime di principio

  • Una fattura, da sola, non dimostra l’effettività della prestazione: è opportuno conservare contratti, ordini, rapporti di attività, comunicazioni, pagamenti tracciabili e ogni documento idoneo a provare il servizio ricevuto.
  • La descrizione generica in fattura e l’assenza di un contratto specifico costituiscono elementi indiziari sfavorevoli, soprattutto se associati ad anomalie riguardanti il prestatore.
  • Quando il fornitore è coinvolto in una frode o non risulta realmente operativo, il contribuente deve dimostrare di aver adottato controlli ragionevoli e di non aver potuto conoscere la frode con l’ordinaria diligenza.
  • Le dichiarazioni provenienti da un curatore fallimentare, rese nell’esercizio delle sue funzioni, possono assumere rilevante valore indiziario sull’inesistenza dei rapporti dichiarati.
  • Per mantenere deduzione del costo e detrazione IVA occorre provare separatamente sia la concreta esecuzione della prestazione sia, in caso di frode, la buona fede e l’ignoranza incolpevole del contribuente.

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