Cassazione Penale, Sentenza n. 27058/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/06/2022 che, riformando il Tribunale di Civitavecchia, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p. e aveva rideterminato la pena per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Con due motivi deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., lamentando la mancanza di prove sulla non partecipazione al delitto presupposto e sulla consapevolezza dell'illiceità della provenienza della merce; (ii) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), riferendosi alla mancanza di precedenti e di abitudini criminali e censurando la decisione di merito che aveva escluso il beneficio basandosi su considerazioni legate allo status di extracomunitario e all'assenza di attività lavorativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al motivo relativo all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il primo motivo (censure sulla sussistenza del reato di ricettazione) è stato dichiarato inammissibile per essere nuovo rispetto all'atto di appello e per i limiti del giudizio di legittimità. Sul punto la Corte ha comunque richiamato principi di diritto: non è necessaria prova positiva che l'imputato non abbia concorso al reato presupposto, salvo che l'imputato abbia confessato tale concorso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale aveva escluso il beneficio della tenuità fondandosi su mere asserzioni (status di extracomunitario e mancanza di lavoro) che non costituiscono elementi di esperienza tali da dimostrare l'abitualità del reato; al contrario, dagli atti risultavano elementi favorevoli (quantità non ingente della merce contraffatta, assenza di precedenti, concessione di attenuanti e benefici) che rendono applicabile la causa di non punibilità. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferimento al reato originariamente contestato (contraffazione). La Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la questione non è centrale nella decisione di cassazione qui esaminata.
art. 648 cod. pen.
Disciplina il reato di ricettazione. La Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto, salvo che l'imputato abbia confessato tale concorso; la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi indiretti e dalla comune esperienza.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte stabilisce che l'esclusione del beneficio non può fondarsi su mere asserzioni o pregiudizi relativi allo status personale (es. extracomunitario, mancanza di lavoro). Se i presupposti per l'applicazione della causa sono immediatamente rilevabili dagli atti, la Cassazione può applicarla direttamente annullando senza rinvio.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
art. 23, co. 8 D.L. 137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; riguardano modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In tema di ricettazione (art. 648 c.p.) non è sempre necessaria una prova positiva che l'imputato non abbia partecipato al reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario, salvo che l'imputato abbia confessato il concorso nel reato presupposto.
- La consapevolezza della provenienza illecita della cosa può essere desunta anche da elementi indiretti, dal comportamento dell'imputato o dall'assenza di plausibili spiegazioni sulla provenienza: la comune esperienza è fonte legittima di inferenze probatorie, purché non si travalichi il divieto di ragionamenti meramente congetturali.
- L'esclusione della causa di non punibilità per 'particolare tenuità del fatto' ex art. 131-bis c.p. non può fondarsi su stereotipi o pregiudizi relativi allo status personale (per esempio essere extracomunitario o disoccupato): il giudizio deve essere rapportato al fatto concreto e basarsi su elementi degli atti.
- La Corte di Cassazione, quando i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis risultano immediatamente verificabili dagli atti e non richiedono accertamenti integrativi, può applicare direttamente la causa di non punibilità annullando senza rinvio.
- Il ricorso in Cassazione è limitato: non è consentito introdurre nuove doglianze di merito che non siano state dedotte nel giudizio di merito o riesaminare i fatti oltre i limiti del controllo di legittimità.
- Se un motivo di doglianza è formulato per la prima volta in Cassazione e attiene a fatti non previamente dedotti, esso può essere dichiarato inammissibile per superamento dei limiti del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →