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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27058/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/06/2022 che, riformando il Tribunale di Civitavecchia, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p. e aveva rideterminato la pena per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Con due motivi deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., lamentando la mancanza di prove sulla non partecipazione al delitto presupposto e sulla consapevolezza dell'illiceità della provenienza della merce; (ii) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), riferendosi alla mancanza di precedenti e di abitudini criminali e censurando la decisione di merito che aveva escluso il beneficio basandosi su considerazioni legate allo status di extracomunitario e all'assenza di attività lavorativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al motivo relativo all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il primo motivo (censure sulla sussistenza del reato di ricettazione) è stato dichiarato inammissibile per essere nuovo rispetto all'atto di appello e per i limiti del giudizio di legittimità. Sul punto la Corte ha comunque richiamato principi di diritto: non è necessaria prova positiva che l'imputato non abbia concorso al reato presupposto, salvo che l'imputato abbia confessato tale concorso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale aveva escluso il beneficio della tenuità fondandosi su mere asserzioni (status di extracomunitario e mancanza di lavoro) che non costituiscono elementi di esperienza tali da dimostrare l'abitualità del reato; al contrario, dagli atti risultavano elementi favorevoli (quantità non ingente della merce contraffatta, assenza di precedenti, concessione di attenuanti e benefici) che rendono applicabile la causa di non punibilità. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferimento al reato originariamente contestato (contraffazione). La Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la questione non è centrale nella decisione di cassazione qui esaminata.

  • art. 648 cod. pen.

    Disciplina il reato di ricettazione. La Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto, salvo che l'imputato abbia confessato tale concorso; la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi indiretti e dalla comune esperienza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte stabilisce che l'esclusione del beneficio non può fondarsi su mere asserzioni o pregiudizi relativi allo status personale (es. extracomunitario, mancanza di lavoro). Se i presupposti per l'applicazione della causa sono immediatamente rilevabili dagli atti, la Cassazione può applicarla direttamente annullando senza rinvio.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    art. 23, co. 8 D.L. 137/2020; art. 8 D.L. 198/2022

    Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; riguardano modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione (art. 648 c.p.) non è sempre necessaria una prova positiva che l'imputato non abbia partecipato al reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario, salvo che l'imputato abbia confessato il concorso nel reato presupposto.
  • La consapevolezza della provenienza illecita della cosa può essere desunta anche da elementi indiretti, dal comportamento dell'imputato o dall'assenza di plausibili spiegazioni sulla provenienza: la comune esperienza è fonte legittima di inferenze probatorie, purché non si travalichi il divieto di ragionamenti meramente congetturali.
  • L'esclusione della causa di non punibilità per 'particolare tenuità del fatto' ex art. 131-bis c.p. non può fondarsi su stereotipi o pregiudizi relativi allo status personale (per esempio essere extracomunitario o disoccupato): il giudizio deve essere rapportato al fatto concreto e basarsi su elementi degli atti.
  • La Corte di Cassazione, quando i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis risultano immediatamente verificabili dagli atti e non richiedono accertamenti integrativi, può applicare direttamente la causa di non punibilità annullando senza rinvio.
  • Il ricorso in Cassazione è limitato: non è consentito introdurre nuove doglianze di merito che non siano state dedotte nel giudizio di merito o riesaminare i fatti oltre i limiti del controllo di legittimità.
  • Se un motivo di doglianza è formulato per la prima volta in Cassazione e attiene a fatti non previamente dedotti, esso può essere dichiarato inammissibile per superamento dei limiti del giudizio di legittimità.

Testo integrale

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