Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1948/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce (11/10/2023) che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione (sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, 04/10/2016). Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica e la motivazione perché aveva reso confessioni circostanziate di essere autore dei furti delle autovetture; deduceva che tali dichiarazioni avrebbero dovuto portare alla derubricazione da ricettazione/riciclaggio a furto e che era contraddittorio riconoscere le attenuanti generiche valorizzando le sue confessioni e al tempo stesso ritenere le medesime confessioni inattendibili ai fini della derubricazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché le questioni proposte non sono consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto non sussistente la presunta contraddittorietà: i giudici di merito hanno distinto tra le confessioni riguardanti il riciclaggio (ritenute credibili e valorizzate) e quelle relative ai furti (ritenute inattendibili per incoerenze, mancanza di riscontri e perché riprese dagli atti). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in ricettazione perché non risultava provato il contrario rispetto alla partecipazione dell'imputato al reato presupposto

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma relativa al reato di riciclaggio; la Corte ha valorizzato le confessioni del ricorrente nella parte inerente il riciclaggio, ritenendole credibili ai fini della riconoscibilità delle attenuanti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come regola procedurale: la Corte di merito ha svolto una disamina completa delle risultanze processuali rispettando i criteri di motivazione richiesti dall'articolo

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesto dalla Corte di Cassazione per valutare la specificità dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il ricorso non ha esposto ragioni di fatto e di diritto sufficientemente specifiche ma ha riprodotto censure già decise in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021 (Desideri, Rv. 282955-01)

    "Ai fini della configurabilita del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario"

    Principio richiamato per affermare che per mantenere la fattispecie di ricettazione non è necessario dimostrare positivamente che l'imputato non abbia commesso il reato presupposto; è sufficiente l'assenza di prova del contrario, giustificando così il rigetto della derubricazione

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 e altre pronunce di legittimità

    Richiamate per il principio secondo cui in cassazione non è ammissibile un sindacato sulla valutazione di merito già motivatamente compiuta e per il richiamo ai limiti del ricorso per cassazione quando esso riproduce censure già esaminate in appello

Massime di principio

  • Le confessioni possono essere valutate in modo selettivo: il giudice può ritenere attendibili alcune parti della dichiarazione (es. confessione di riciclaggio) e non altre (es. confessione di furto) se emergono incoerenze o mancanza di riscontri
  • Per ottenere la derubricazione da ricettazione a furto il difensore deve produrre elementi idonei a dimostrare l'assenza di partecipazione dell'imputato al reato presupposto; non basta la sola confessione se questa è contraddetta da atti o risulta generica
  • In sede di Cassazione è molto difficile ottenere una riconsiderazione delle prove di fatto se la Corte d'appello ha motivato congruamente le proprie valutazioni: i vizi di merito sono insindacabili salvo profili di legge o carenze motivazionali evidenti
  • Una strategia difensiva efficace richiede documentare e corroborare le confessions con riscontri oggettivi o dichiarazioni terze, evitando di basarsi unicamente su autodichiarazioni che i giudici possono ritenere "per tabulas" già note e quindi non probanti
  • La presentazione di motivi di ricorso che replicano pedissequamente le censure già decise in appello rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.