Cassazione Penale, Sentenza n. 39576/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (avv. Sara Frattolin) articolato in più motivi: 1) nullità del verbale di elezione di domicilio per omessa traduzione in lingua straniera e mancata nomina di interprete, con conseguente nullità degli atti successivi; 2) erronea applicazione della disciplina sulla dichiarazione di assenza (art. 420-bis cod.proc.pen.) perché l'imputato non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo: dopo la nomina e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avv. Magaraci, quest'ultimo avrebbe rinunciato al mandato e tutte le notifiche sarebbero rimaste presso il domiciliatario rinunciatario, senza alcuna notifica personale all'imputato; nessuna condotta del ricorrente dimostrerebbe una volontaria sottrazione al processo; 3) mancata notifica della modifica del capo d'imputazione n.5 e omissione di motivazione sui motivi aggiunti depositati tempestivamente e non esaminati dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (nullità per mancata traduzione/interprete), ritenendo legittima la presunzione di conoscenza della lingua italiana in ragione di espressioni usate in italiano durante i fatti e dello svolgimento di attività imprenditoriale in Italia. Ha invece accolto il secondo motivo: applicando la disciplina previgente alla riforma "Cartabia" (l'assenza era stata dichiarata nel 2020), la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia non è da sola idonea a provare l'effettiva conoscenza del processo quando il difensore ha poi rinunciato al mandato senza che tale rinuncia sia stata comunicata all'imputato e in assenza di ulteriori elementi che dimostrino rapporti successivi. In tali condizioni può sussistere una mancata conoscenza incolpevole del processo per causa di forza maggiore. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo del giudizio (nuovo giudizio).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Articolo richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di legge e nullità), usato per inquadrare i vizi dedotti.
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessità di interprete: la Corte ha ritenuto che, dato l'uso della lingua italiana nei fatti e l'attività imprenditoriale, la conoscenza dell'italiano poteva essere legittimamente presunta e pertanto non era necessaria la nomina dell'interprete all'atto dell'elezione di domicilio.
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 143 per la questione dell'interpretazione/lingua; la Corte ha ritenuto che non sussisteva obbligo di interprete alla nomina del difensore.
art. 420-bis cod. proc. pen. (previgente alla riforma Cartabia)
Norma centrale per la dichiarazione di assenza: la Corte ha affermato che, secondo la disciplina previgente e la giurisprudenza di legittimità, l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia non è sufficiente di per sé a provare l'effettiva conoscenza del processo se il difensore ha successivamente rinunciato al mandato senza che ciò sia stato comunicato all'imputato; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a far ritenere la conoscenza o la volontaria sottrazione dell'imputato.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'effettiva conoscenza dell'accusa, utile ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, deve riferirsi a un formale atto di "vocatio in iudicium" e non alla sola comunicazione di conclusione delle indagini.
art. 89 D.Lvo 150/2022 (riforma "Cartabia")
Richiamato per stabilire che, essendo la dichiarazione di assenza intervenuta nel 2020, doveva applicarsi la disciplina previgente alla riforma; la modifica normativa ha comunque rafforzato la necessità di non attribuire decisiva rilevanza all'elezione di domicilio come sola prova di conoscenza.
Legge n. 67/2014
Richiamata per il contesto normativo relativo ai termini e alla conoscenza effettiva del processo in tema di sentenze contumaciali; la giurisprudenza cita modifiche della disciplina procedurale avvenute nel tempo.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia non prova automaticamente l'effettiva conoscenza del processo: il giudice deve cercare elementi aggiuntivi che attestino un rapporto reale tra imputato e difensore o la volontaria sottrazione dell'imputato.
- Se il difensore domiciliatario ha rinunciato al mandato e non ha comunicato la rinuncia all'imputato, la mancata conoscenza del processo può essere considerata incolpevole (forza maggiore) e la dichiarazione di assenza può essere illegittima.
- Quando la dichiarazione di assenza è intervenuta sotto la disciplina previgente alla riforma Cartabia, si applicano le regole antecedenti: occorre dunque verificare caso per caso se sussistono gli elementi di effettiva conoscenza.
- La nomina di un interprete non è obbligatoria se dalla vicenda emergono elementi idonei a far presumere la conoscenza della lingua (es. uso di espressioni in italiano durante i fatti, attività lavorativa in Italia), ma il giudice deve motivare adeguatamente tale presunzione.
- In presenza di modifica dell'imputazione intervenuta nel corso del processo, il giudice deve porre maggiore attenzione alla effettiva ricezione degli atti che costituiscono la "vocatio in iudicium"; la mera elezione di domicilio in fase prodromica non garantisce che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'accusa effettiva.
- In casi simili è opportuno garantire la rinnovazione delle notificazioni o la verifica documentale dei contatti tra imputato e difensore prima di dichiarare l'assenza e procedere al giudizio in contumacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →