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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10925/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato, solo sul trattamento sanzionatorio, la decisione di primo grado resa dal G.U.P. del Tribunale. La vicenda concreta riguarda una condanna per omicidio stradale aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, sostenendo che il danno alle parti civili era stato integralmente risarcito prima del giudizio dalla compagnia assicuratrice. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per l'eccessiva durata della sospensione della patente di guida. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorso si limitava a richiamare il risarcimento effettuato dall'assicurazione senza allegare alcun atto da cui risultasse la volontà dell'imputato di aderire alla riparazione o di contribuirvi; ha inoltre rilevato la mancanza di autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla riforma della sanzione accessoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. solo perché il risarcimento era stato eseguito dalla compagnia assicuratrice, in assenza di allegazioni specifiche sulla volontà riparatoria dell'imputato o sulla sua adesione all'intervento del terzo. Ha poi giudicato generico il motivo relativo alla durata della sospensione della patente, perché non correlato alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    indica il reato oggetto del giudizio di merito, omicidio stradale aggravato secondo la contestazione originaria; la decisione di legittimità non ne riforma il merito, ma si limita ai profili sanzionatori e processuali.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    l'attenuante del risarcimento del danno richiede, quando il pagamento provenga da un terzo, che emerga una concreta e tempestiva volontà riparatoria dell'imputato o comunque la sua adesione all'intervento riparatorio del terzo; il solo risarcimento dell'assicuratore non basta.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017

    precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, per il risarcimento operato da soggetto diverso dall'imputato, è necessaria la prova della volontà riparatoria personale dell'imputato.

  • Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022

    conferma il principio sull'onere di allegazione e sulla necessità che l'imputato manifesti adesione all'intervento del terzo ai fini dell'attenuante.

  • Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009

    richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso, che deve indicare e allegare gli elementi processuali su cui si fonda la censura.

  • Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021

    richiamata a supporto della necessità che il ricorso sia autosufficiente e specifichi gli atti rilevanti nonché la base fattuale delle doglianze.

  • Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007

    principio di inammissibilità per genericità dei motivi quando non vi è correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure proposte.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

    le censure devono confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancata considerazione della ratio della sentenza determina aspecificità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il criterio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria è dovuta se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, se il ristoro proviene da un terzo obbligato o assicuratore non è sufficiente il mero avvenuto pagamento: occorre che emerga una concreta manifestazione di volontà riparatoria dell'imputato, o la sua adesione all'intervento del terzo, desumibile da atti processuali o extraprocessuali specificamente allegati.
  • Il ricorso per cassazione che invochi il beneficio del risarcimento deve essere autosufficiente: non basta affermare l'esistenza del pagamento, ma occorre indicare e produrre gli atti da cui risulti la riconducibilità dell'intervento riparatorio all'imputato.
  • È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo apodittico il trattamento sanzionatorio o la durata di una sanzione accessoria senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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