Ordinanza n. 900/2026 - Torino, Sezione 3
Istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere perché, a seguito dell’accredito della somma residua riconosciuta dal giudicato civile, il procedimento di ottemperanza si è completato e non residuava alcuna attività esecutiva da disporre. Il Collegio non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che la fase avesse natura meramente incidentale e non autonoma e che il Commissario ad acta fosse ausiliario del giudice, non parte del giudizio.
Atto impugnato: persistente mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 161/2023, già posta in esecuzione mediante precedenti sentenze del TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del Tribunale di Torino n. 161/2023, il riconoscimento di un beneficio economico di 500 euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. A seguito del persistente inadempimento dell’Amministrazione, il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 595/2024, ordinando l’accredito del beneficio e nominando un Commissario ad acta. Con successiva sentenza n. 566/2025 il TAR aveva dichiarato in parte cessata la materia del contendere, mantenendo l’ordine di esecuzione per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e nominando un nuovo Commissario ad acta. Con istanza riconducibile all’art. 114, comma 6, c.p.a., notificata il 29 agosto 2025, il ricorrente ha lamentato il persistente inadempimento dell’Amministrazione e l’inutile decorso dell’ulteriore termine di sessanta giorni assegnato al Commissario ad acta, chiedendo l’adozione delle iniziative necessarie a conseguire l’integrale soddisfazione del diritto riconosciuto. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva accreditato la somma residua dovuta in esecuzione della sentenza civile.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza proposta nella fase di esecuzione del giudicato; una volta completata l’ottemperanza, non residua materia sulla quale il giudice debba provvedere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di una fase di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del beneficiario, il giudice amministrativo dichiara il non luogo a provvedere, non essendo più necessaria alcuna misura esecutiva.
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato determina il venir meno della materia della fase di ottemperanza, anche se l’inadempimento era stato denunciato prima dell’adempimento.
- Nella fase incidentale di ottemperanza il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e non assume la qualità di parte; per tale ragione la sua presenza non giustifica una pronuncia sulle spese nei suoi confronti.
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