Cassazione Penale, Ordinanza n. 38710/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze. Secondo il ricorrente, la corte d'appello avrebbe violato la legge nel non riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra i fatti giudicati nelle due pronunce. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che l'impugnazione non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento, fondata sul fatto che la continuazione era già stata esclusa in sede di cognizione e che, ai sensi dell'art. 671, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva non può essere riconosciuta se già negata dal giudice della cognizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha affermato che il motivo non attaccava la vera ragione del provvedimento impugnato, cioè l'esclusione pregressa della continuazione da parte del giudice della cognizione, limite che impedisce al giudice dell'esecuzione di riesaminare la questione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, c.p.p.
sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
La continuazione può essere riconosciuta in sede esecutiva solo se non sia stata già esclusa nel giudizio di cognizione; l'esclusione precedente preclude il riesame in executivis.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. è inammissibile quando la continuazione sia stata già esclusa dal giudice della cognizione, poiché il giudice dell'esecuzione non può sovvertire un accertamento già formato sul punto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a prospettare censure astratte o comunque non pertinenti alla motivazione decisiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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