Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18412/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 16/11/2023. Principali censure: 1) (Berera e Cattaneo) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 c.p.) e al computo della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), rilevando una presunta incoerenza tra motivazione e dispositivo e una duplicazione dell'aumento per continuazione; 2) (De Vuono) deducevano vizio di utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal P.M. per mancata o generica motivazione del decreto acquisitivo e contestavano che la responsabilità fosse fondata su presunzioni di geolocalizzazione e su interpretazione di messaggi equivoci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo a Berera nella parte in cui emergeva una discordanza tra dispositivo e motivazione circa l'aumento per continuazione su taluni capi: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio di Berera e ha rideterminato la pena in anni 6, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, fermo restando quanto già inflitto per i capi 30) e 31). Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi di Berera e i ricorsi di Cattaneo e De Vuono. Quanto a De Vuono, la Cassazione ha ritenuto utilizzabili i tabulati perché risultava documentalmente il decreto di acquisizione del P.M. del 25/11/2016 e la motivazione, pur sintetica, era adeguata; le questioni probatorie sulla geolocalizzazione sono state ritenute di merito e non sindacabili in Cassazione. Per gli appellanti inammissibili (Cattaneo e De Vuono) è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; De Vuono è condannato alla rifusione delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità nella misura indicata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata come norma procedurale relativa alle forme di procedimento seguite

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    Usata per valutare se debba applicarsi l'aumento unico per reati commessi con un unico disegno criminoso; la Corte ha evidenziato che non è ammissibile una duplice attribuzione dell'aumento tra motivazione e dispositivo e che il dispositivo prevale sulla motivazione

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    Richiamata nella controversia sul calcolo della riduzione della pena; la Corte ha ritenuto che la specifica censura non era stata devoluta nei precedenti gradi e quindi non poteva essere esaminata in Cassazione

  • art. 15 Cost.

    Invocato dal ricorrente De Vuono in relazione alla tutela della riservatezza e alla utilizzabilità di prove (tabulati) acquisite senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che la presenza del decreto motivato del P.M. e la giurisprudenza pertinente legittimavano l'utilizzo dei tabulati nel caso concreto

  • art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003 e D.L. 30/09/2021 n.132 conv. con l. 23/11/2021 n.178

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'acquisizione e utilizzazione dei dati del traffico telefonico e alla normativa transitoria che limita l'utilizzo dei tabulati acquisiti prima del D.L.; la sentenza rescindente aveva imposto al giudice del rinvio di verificare i presupposti e l'eventuale necessità di elementi probatori aggiuntivi

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e per la sanzione a favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti inammissibili

Massime di principio

  • Il dispositivo prevale sulla motivazione: contraddizioni tra dispositivo e motivazione sul trattamento sanzionatorio vanno risolte dando efficacia al dispositivo; se ne può derogare solo con annullamento e rideterminazione ove possibile
  • Non è ammissibile una duplicazione dell'aumento per continuazione: l'aumento complessivo va calcolato in modo unitario e coerente con quanto disposto nel dispositivo
  • Questioni nuove relative al calcolo delle circostanze attenuanti (art. 62-bis) che non siano state previamente devolute nei gradi di merito non sono esaminabili in Cassazione
  • La valutazione della prova (es. interpretazione di geolocalizzazioni o messaggi) è in linea di massima materia di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logico-giuridici gravi
  • I tabulati telefonici acquisiti dal P.M. possono essere utilizzati se esiste un decreto autorizzativo adeguatamente motivato; per acquisizioni anteriori alla disciplina transitoria il loro utilizzo può essere limitato salvo la presenza di elementi probatori aggiuntivi richiesti dalla normativa transitoria
  • Ricorsi in Cassazione non ammissibili o manifestamente infondati comportano condanne alle spese e possibili sanzioni (Cassa delle Ammende); le richieste di parte civile sono liquidate solo se esiste interesse processuale collegato alle censure proposte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.