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Sentenza

Sentenza n. 3602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma quanto al ricorso n. 6002 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 5413/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 8067 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione Sesta) n. 5413/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5413/2025, che aveva accolto il ricorso contro la procedura per l'assunzione di un istruttore contabile, ritenendo illegittima la nomina della commissione per mancata pubblicazione di un avviso pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato non idoneo aveva impugnato l'intera procedura concorsuale per l'assunzione di un istruttore contabile, deducendo, tra l'altro, la violazione del regolamento comunale e dell'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 per la mancata pubblicazione di un avviso pubblico per la scelta dei commissari; violazioni dei principi di trasparenza e delle regole sulla composizione della commissione; utilizzo della modalità cartacea anziché digitale per il test a risposta multipla; mancata o tardiva verbalizzazione e pubblicazione di atti; conflitto di interessi del responsabile del servizio, il cui figlio aveva partecipato ad alcune procedure; vizi del decreto di nomina del responsabile; mancata comunicazione dei criteri di valutazione e tardiva pubblicazione degli esiti. La candidata controinteressata e il Comune hanno appellato la sentenza del TAR, deducendo anche l'omessa integrazione del contraddittorio, la tardività e l'acquiescenza, nonché il difetto di interesse del candidato, che non aveva contestato il risultato della propria prova.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza e li ha accolti, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto fondato il motivo principale del Comune: l'art. 6 del regolamento comunale rinvia alla legislazione vigente soltanto per la composizione delle commissioni e per i requisiti di professionalità dei commissari, non anche per imporre la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidature. In base agli artt. 3, 7 e 89 TUEL, gli enti locali dispongono di autonomia regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e selezione del personale; l'art. 89, comma 4, TUEL attribuisce alla disciplina statale natura suppletiva, applicabile in mancanza di regolamentazione locale. Sono state quindi assorbite le questioni relative alla prova di resistenza e al difetto di interesse derivante dalla mancata contestazione del punteggio. Il Collegio ha tuttavia respinto le censure processuali sull'omessa integrazione del contraddittorio e sull'acquiescenza: in assenza di clausole escludenti, l'interesse a ricorrere contro le regole della procedura diviene attuale con la conclusione della procedura, e la mera presa d'atto del bando non costituisce acquiescenza. Sono state inoltre respinte le censure riproposte dal candidato. La nomina dei commissari era sufficientemente giustificata dal richiamo ai curricula e non era necessario un confronto formale tra le candidature, né una motivazione analitica della scelta del singolo commissario, purché la competenza sussistesse in concreto. L'uso della modalità cartacea per il test non era illegittimo: l'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nella formulazione vigente, esprime una preferenza per la modalità digitale ma non ne stabilisce l'obbligatorietà o l'esclusività; nel caso concreto, i moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre garantivano anonimato, tracciabilità e correttezza della valutazione. La predisposizione dei quesiti a risposta multipla, svolta con il supporto di una società specializzata e con validazione e sorteggio da parte della commissione, non era illegittima per la sola assenza di una verbalizzazione autonoma, non essendo stata dimostrata alcuna compromissione della segretezza, dell'adeguatezza dei quesiti o della par condicio. L'astensione del responsabile era necessaria soltanto per le procedure alle quali partecipava il figlio, non anche per le altre procedure autonome, in assenza di una concreta situazione di conflitto. I vizi formali relativi alla pubblicazione, al protocollo, alla comunicazione dei criteri e alla pubblicazione degli esiti non erano accompagnati dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto o di un'incidenza causale sul risultato della selezione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive

    La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni

    Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e la professionalità dei commissari, non introduce l'obbligo di pubblicare un avviso pubblico per raccogliere le candidature.

  • art. 9 d.P.R. n. 487/1994

    La norma è stata richiamata dal regolamento comunale, ma non è stata interpretata come fonte di un obbligo inderogabile di avviso pubblico per la selezione dei commissari esterni.

  • art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001

    Il richiamo al Portale unico per il reclutamento non imponeva al Comune, alla luce della propria disciplina regolamentare autonoma, la pubblicazione di uno specifico avviso per i commissari.

  • art. 3 d.lgs. n. 267/2000

    Riconosce l'autonomia normativa e regolamentare degli enti locali.

  • art. 7 d.lgs. n. 267/2000

    Riconosce la potestà regolamentare degli enti locali nelle materie di propria competenza.

  • art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

    La disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva, quando manchi una disciplina regolamentare locale o per gli aspetti non regolati.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994

    Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove

    La disposizione vigente non impone in modo esclusivo la modalità digitale; l'amministrazione può utilizzare modalità cartacee purché siano garantite imparzialità, trasparenza, anonimato e correttezza della valutazione.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    È stato richiamato tra le norme dedotte dal candidato, ma la decisione non ne ricava uno specifico obbligo autonomo rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    La disciplina del conflitto di interessi impone l'astensione in presenza di un interesse personale concreto; non giustifica l'astensione generalizzata per procedure autonome non interessate dalla partecipazione del congiunto.

  • artt. 6, 7 e 14 d.P.R. n. 62/2013

    Richiamati in materia di imparzialità e astensione, non risultano violati in assenza di una concreta situazione di conflitto di interessi.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento devono essere garantiti, ma non risultano lesi dalla nomina dei commissari o dalle modalità di svolgimento della prova nel caso concreto.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti; le censure riproposte sono state esaminate e respinte.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all'interesse ad agire; il candidato disponeva di un interesse attuale dopo l'esito negativo della procedura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale, senza che il Collegio ravvisasse un difetto di interesse al ricorso.

Massime di principio

  • Il rinvio contenuto in un regolamento comunale alla legislazione vigente in materia di composizione delle commissioni di concorso deve essere interpretato, in assenza di un'esplicita previsione contraria, come riferito ai requisiti, alla professionalità e al numero dei commissari, non anche come introduzione di un obbligo di pubblicare un avviso per la raccolta delle candidature.
  • In materia di organizzazione degli uffici e reclutamento del personale, la disciplina statale prevista dal d.P.R. n. 487/1994 opera in via suppletiva rispetto alla regolamentazione adottata dall'ente locale, nei limiti stabiliti dall'art. 89, comma 4, TUEL.
  • La scelta dei commissari di concorso può essere motivata mediante il riferimento alla valutazione dei curricula e alla coerenza delle competenze con il profilo da reclutare; in assenza di una disciplina specifica, non è necessario un confronto formale e analitico tra tutte le candidature né una motivazione puntuale della scelta di ciascun commissario, purché la competenza richiesta sussista concretamente.
  • L'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nella formulazione successiva al d.P.R. n. 82/2023, favorisce ma non impone in via esclusiva l'uso di strumenti digitali per le prove scritte. L'utilizzo di supporti cartacei resta legittimo se assicura anonimato, tracciabilità, trasparenza, imparzialità e correttezza della valutazione.
  • I vizi meramente formali degli atti di una procedura concorsuale non determinano l'annullamento quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio concreto, un'incidenza causale sul risultato della selezione o una lesione della par condicio.
  • L'interesse a impugnare le regole di una procedura concorsuale, in assenza di clausole escludenti o immediatamente lesive, diviene attuale con la conclusione della procedura e con l'esito negativo per il candidato; la mera partecipazione o presa d'atto del bando non integra acquiescenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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