Sentenza n. 1268/2026 - Napoli, Sezione 7
PER L’OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza n. 648/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 16.06.2023 all’esito del procedimento iscritto al NRG 5216/2022 Lav.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica e disposto l'accredito delle somme individualmente spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 648/2023 del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare somme individualmente determinate, comprese tra euro 500,00 ed euro 3.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 novembre 2024, ma non risultava eseguita. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo ai ricorrenti le somme rispettivamente dovute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il compenso del commissario, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare l'esecuzione del giudicato quando risultano provati il titolo giudiziale definitivo e l'inadempimento dell'amministrazione, disponendo, se necessario, anche la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato azionato quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione di cancelleria relativa al passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un giudicato, il suo contenuto dispositivo e l'inadempimento dell'amministrazione, unitamente all'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al giudicato entro un termine specifico.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Le spese dell'attività commissariale e del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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