Cassazione Penale, Sentenza n. 27652/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per undici furti aggravati commessi con il sistema detto "cash trapping"; due motivi di ricorso: (1) contestazione dell'utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza estratte dalla polizia giudiziaria per mancato rispetto del contraddittorio ex art. 360 c.p.p. (si sostiene che l'estrazione non fu mera copiatura ma accertamento tecnico e quindi inutilizzabile); (2) contestazione dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) nonostante la presenza di sistemi di videosorveglianza a presidio dei bancomat.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le immagini di videosorveglianza acquisite costituiscono prove documentali e che la loro estrazione da parte della polizia giudiziaria è attività di mera raccolta/lettura (accertamento urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p.) e non accertamento tecnico irrepetibile soggetto al contraddittorio di cui agli artt. 359-360 c.p.p.; inoltre ha confermato che la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, salvo che vi sia una sorveglianza diretta, continua e idonea ad impedire la sottrazione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale sul furto: la sentenza applica l'articolo per qualificare il reato principale commesso con la tecnica del "cash trapping".
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Applicata l'aggravante per l'uso di mezzo fraudolento (n.2) e per l'esposizione della cosa alla pubblica fede (n.7); la Corte ha confermato che la videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante n.7 se non corrisponde a sorveglianza diretta e immediatamente efficace.
art. 360 cod. proc. pen.
La Corte ha spiegato che l'art. 360 c.p.p. si applica agli accertamenti tecnici che richiedono specifiche competenze e valutazioni critiche; non rileva per la mera estrazione/riproduzione di immagini quando tale operazione non comporta valutazioni tecnico-scientifiche.
art. 359 cod. proc. pen.
Riguarda gli accertamenti e i rilievi descrittivi per i quali il PM può nominare consulenti: la Corte distingue questi accertamenti tecnici dagli interventi materiali di raccolta dati effettuati dalla polizia giudiziaria.
art. 354 cod. proc. pen.
Autorizza la polizia giudiziaria, anche prima dell'intervento del PM, a compiere rilievi e accertamenti urgenti per conservare le cose pertinenti al reato; la Corte ha ritenuto che l'estrazione delle immagini rientri in questa fattispecie come attività materiale di raccolta.
art. 189 cod. proc. pen.
La Corte inquadra le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria come prove atipiche soggette alla disciplina di cui all'art. 189, distinguendo però queste da immagini acquisite in luoghi pubblici che assumono natura documentale ex art. 234.
art. 234 cod. proc. pen.
Le immagini tratte da sistemi di videosorveglianza effettuate al di fuori del procedimento penale sono valutate come prove documentali e possono essere prodotte dalle parti; la Corte conferma la loro ammissibilità nel compendio probatorio.
Massime di principio
- Le immagini di videosorveglianza acquisite e riprodotte dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate come prova se l'operazione è mero trasferimento/lettura del dato e non un accertamento tecnico che richiede specifiche competenze.
- L'art. 360 c.p.p. impone il contraddittorio solo per accertamenti tecnici, non per semplici attività materiali di raccolta dati o copia di supporti audiovisivi.
- L'estrazione di dati da supporti informatici o di memoria (es. videoregistrazioni, telefonini) non è automaticamente un accertamento tecnico irripetibile: va valutata concretamente l'esistenza di possibili alterazioni e la corrispondenza tra originale ed estratto.
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.); solo una sorveglianza efficiente, diretta e continua in grado di impedire la sottrazione può escluderla.
- In situazioni analoghe, le difese che contestano la prova video per vizi formali devono dimostrare che l'operazione di acquisizione ha comportato specifiche elaborazioni tecnico-scientifiche o che vi sono state alterazioni dei dati originali.
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