Sentenza n. 438/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione (-OMISSIS-) in data 14.11.2023 e notificato il 19.12.2023 di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di irricevibilità e archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui la Questura ha archiviato la sua istanza ritenendolo irregolare sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, per mancanza di un visto d'ingresso. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza, omessa valutazione ed erroneità della motivazione, nonché violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione. Ha esposto di essere entrato in Italia il 25 giugno 2021 con visto regolarmente rilasciato dal consolato italiano in Marocco e di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al 25 giugno 2023. Ha inoltre documentato di avere inviato la domanda per il nuovo titolo il 30 maggio 2023, prima della scadenza del permesso familiare. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il Ministero ha sostenuto che il permesso familiare fosse stato ritirato nel 2022, che la domanda fosse tardiva e che un successivo supplemento istruttorio avesse evidenziato ulteriori ragioni ostative, tra cui l'assenza di iscrizione anagrafica e una precaria situazione lavorativa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la memoria del ricorrente depositata tardivamente, richiamando la natura perentoria dei termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., in assenza dei presupposti per la rimessione in termini di cui all'art. 54 c.p.a. Nel merito ha accolto il primo motivo. Il ricorrente ha provato sia il rilascio del visto d'ingresso sia la titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 25 giugno 2023. La Questura non risultava avere adottato un provvedimento di annullamento in autotutela del titolo; la schermata informatica prodotta dall'Amministrazione, priva di indicazione del funzionario e di sottoscrizione, non è stata ritenuta un atto provvedimentale idoneo a dimostrare il ritiro del permesso. L'Amministrazione non ha inoltre provato che la domanda fosse stata presentata tardivamente, mentre tale circostanza non risultava dal provvedimento impugnato. Ne è derivato che l'atto era fondato su un presupposto erroneo, ossia l'irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale. Il TAR ha escluso anche la possibilità di utilizzare gli esiti del supplemento istruttorio svolto dopo l'adozione dell'atto, poiché la motivazione non può essere integrata postumamente in giudizio mediante memorie o atti processuali; l'integrazione è ammissibile soltanto attraverso gli atti del procedimento, quando questi consentano di ricostruire in modo univoco le ragioni della decisione, oppure mediante autonomo provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La Questura ha fondato l'archiviazione sull'asserita irregolarità dello straniero per mancanza di un visto d'ingresso; il TAR ha ritenuto erroneo tale presupposto alla luce della documentazione prodotta.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la violazione delle garanzie partecipative; la relativa censura è stata assorbita in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
L'integrazione della motivazione può avvenire mediante autonomo provvedimento di convalida, ma non attraverso atti processuali o scritti difensivi depositati nel giudizio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti hanno natura perentoria; gli atti tardivi sono inutilizzabili, salvo la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1, c.p.a.
art. 54, comma 1, c.p.a.
La rimessione in termini per difficoltà di produzione non è stata riconosciuta, non ricorrendo i relativi presupposti.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo fondato sull'irregolarità dello straniero per mancanza del visto d'ingresso è illegittimo quando la documentazione dimostri il regolare ingresso e la titolarità di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda, salvo che l'Amministrazione provi l'intervenuto annullamento o ritiro del titolo con un autonomo provvedimento avente i requisiti formali necessari.
- Una schermata informatica priva dell'indicazione del funzionario responsabile e della sottoscrizione non costituisce, di per sé, un provvedimento amministrativo idoneo a dimostrare il ritiro o l'annullamento di un permesso di soggiorno.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento mediante memorie difensive o atti processuali, né utilizzare un supplemento istruttorio successivo per introdurre ex post ragioni ostative non contenute nell'atto impugnato; l'integrazione è ammissibile solo attraverso gli atti del procedimento, se questi consentono di ricostruire univocamente la motivazione, oppure mediante autonomo provvedimento di convalida nei casi previsti dalla legge.
- La parte che afferma la tardività della domanda amministrativa deve fornire la prova della tardiva presentazione quando tale circostanza non risulti dal provvedimento impugnato e il privato abbia documentato l'invio dell'istanza in data anteriore alla scadenza del titolo di soggiorno.
- I termini per il deposito di memorie e documenti nel processo amministrativo sono perentori e la violazione comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →