Cassazione Civile, Ordinanza n. 30965/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito d'impresa e la base IRAP, contestando omessa fatturazione di operazioni attive e ricavi non contabilizzati. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la CTR, in appello, aveva accolto solo in parte l'impugnazione, correggendo un errore di calcolo relativo ai ricavi non contabilizzati per lavori eseguiti nel Comune di Camposampiero e confermando per il resto la ripresa. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e degli atti amministrativi, sostenendo la nullità dell'atto perché motivato solo con rinvio al PVC e lamentando contraddittorietà della sentenza d'appello; con il secondo motivo ha denunciato nullità o comunque vizio motivazionale della sentenza della CTR per avere rigettato altre censure senza adeguata motivazione, anche con riferimento al confronto tra dati del 2005 e del 2004 e alla correttezza delle imputazioni contabili e del principio di competenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorso non era autosufficiente per mancata integrale riproduzione dell'avviso e che, comunque, l'avviso era sufficientemente motivato perché faceva riferimento a un PVC notificato o conosciuto dalla contribuente. Ha inoltre ribadito che il mero richiamo al PVC è idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza sia perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e a far valere un vizio di motivazione non più denunciabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata quale base dell'accertamento analitico del reddito d'impresa.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nel quadro dell'accertamento fiscale oggetto di causa.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 32/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali dell'atto impositivo.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 7 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre il difetto di motivazione dell'avviso.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha affermato che, nella formulazione applicabile, non consente di dedurre il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
artt. 35, comma 3, e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
artt. 276 e 277 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno del vizio della decisione.
artt. 21 e 26 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla fatturazione e sugli obblighi IVA.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla Corte per affermare che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando, anche tramite rinvio a un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o comunque conosciuto dal contribuente, consente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente sull'an e sul quantum.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: la censura su un atto o su una sentenza non può essere scrutinata se il ricorrente non riproduce in modo sufficiente il contenuto degli atti rilevanti necessari al controllo di legittimità.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è denunciabile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione, ma soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
- La censura che mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale è inammissibile in cassazione.
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