Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Puleri è stato condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016 per un importo complessivo di circa 50.000 euro. Ha impugnato la conferma d'appello articolando cinque censure: nullità della notifica del decreto di citazione per appello (notificata al difensore anziché al domicilio indicato), violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (la condanna avrebbe riguardato periodi diversi da quelli contestati: terzo e quarto trimestre 2016 invece del bimestre marzo/aprile 2016), mancata prova e motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato per il bimestre marzo/aprile 2016 (assenza dei modelli DM/10 e dell'accertamento INPS per quel bimestre), mancata o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento INPS e conseguente influsso sull'elemento soggettivo e sull'impossibilità di adempiere per stato di illiquidità, e infine vizio nella determinazione della pena e nel computo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e, in parte, inammissibile. Ha ritenuto legittima la notificazione effettuata al difensore poiché il domicilio dichiarato era insufficiente (indicazione di strada senza numero civico). Ha escluso la violazione del principio di correlazione: l'imputazione e la prova riguardavano complessivamente le omissioni dell'anno 2016 e la documentazione INPS (accertamento e modelli DM/10) dimostrava l'ammontare delle retribuzioni e delle omissioni per il 3° e 4° trimestre 2016; l'apparente riferimento al bimestre marzo/aprile è un errore materiale non idoneo a mutare il nucleo essenziale dell'accusa. Ha confermato che, dopo la modifica normativa (D.Lgs. n. 8/2016), il reato è unitario e può essere di durata: superata la soglia di punibilità annua (10.000 euro), omissioni successive costituiscono momenti di un reato unico a consumazione protratta, con decorrenza della prescrizione dal 16 gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre confermato che lo stato di insolvenza non esonera dall'obbligo di versare le ritenute e che la presentazione dei DM/10 può legittimamente essere utilizzata per desumere la effettiva corresponsione delle retribuzioni in assenza di prova contraria. La determinazione della pena è stata ritenuta corretta e motivata nei limiti di legge. Infine, la Corte ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 2, D.L. n. 463/1983 conv. L. 11/11/1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute)
La fattispecie, alla luce della modifica del D.Lgs. n. 8/2016, è da considerarsi un reato unitario che può assumere carattere di consumazione protratta nell'ambito dell'anno; la punibilità scatta se l'ammontare annuo delle omissioni supera i 10.000 euro.
D.Lgs. n. 8/2016
Ha introdotto la soglia di punibilità annua di 10.000 euro e la nozione di reato unitario a consumazione protratta per le omissioni effettuate nel corso dell'anno.
art. 157, co. 8-bis c.p.p. (notificazioni presso il difensore)
La notificazione può essere effettuata al difensore quando il domicilio dichiarato risulti insufficiente; indicazione di strada senza numero civico costituisce domicilio insufficiente.
artt. 521 e 522 c.p.p. (correlazione tra imputazione e sentenza)
Per configurare violazione del principio di correlazione occorre che la sentenza si discosti in modo incompatibile e eterogeneo dall'imputazione, pregiudicando la possibilità di difesa; errori materiali sul periodo contestato non sono automaticamente lesivi se il nucleo dell'accusa è rimasto lo stesso.
art. 45 c.p. (dolo generico)
Il reato è a dolo generico: è necessario che il soggetto abbia consapevolmente omesso il versamento; la scelta di privilegiare il pagamento di salari rispetto alle ritenute non esonera dall'obbligo contributivo.
art. 81 c.p. comma finale, artt. 132 e 133 c.p. (determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto corretta la modalità adottata per il calcolo della pena entro la forbice edittale e conforme la determinazione della pena sotto la media edittale, ove la motivazione sintetica è sufficiente.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (trattazione cartolare)
Il ricorso è stato trattato per iscritto (cartolarmente) ai sensi della normativa emergenziale citata.
Massime di principio
- Una notificazione giudiziaria al difensore è valida se il domicilio dichiarato dal destinatario è insufficiente (es. indicazione di strada senza numero civico); l'insufficienza legittima la consegna al difensore.
- Un errore formale sul periodo temporale contestato (es. riferimento a bimestre anziché a trimestre) non comporta automaticamente violazione del principio di correlazione se il nucleo essenziale dell'accusa rimane identico e l'imputato ha potuto organizzare la propria difesa.
- Dopo la modifica normativa del 2016, l'omesso versamento delle ritenute è valutato come fattispecie unitaria annuale: superata la soglia annua prevista, omissioni successive sono momenti di un unico reato a consumazione protratta.
- La documentazione INPS e i modelli DM/10 possono costituire prova legittima della corresponsione delle retribuzioni e dell'entità delle omissioni, salvo elementi di segno contrario offerti dalla difesa.
- Lo stato di difficoltà economica o di illiquidità dell'azienda non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare le ritenute; la scelta di destinare risorse al pagamento delle retribuzioni anziché alle ritenute può integrare il dolo del reato.
- La prescrizione per il reato unitario di omesso versamento decorre, ai fini pratici, dal 16 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le omissioni, pertanto va valutata tenendo conto della natura a consumazione protratta del reato.
- La determinazione della pena sotto la media edittale è ammissibile purché la motivazione risulti complessivamente congrua e il calcolo della media sia corretto secondo la giurisprudenza (metodo della forbice edittale).
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