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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6922/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo lamentando: (i) violazione degli artt. 210 e 192 c.p.p. per l'utilizzo delle dichiarazioni di Pignolo (imputato per reato connesso) senza le forme previste; (ii) omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla scriminante della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) e all'eventuale attenuante ex art. 62, comma 1, n. 5 cod. pen.; (iii) errata valutazione dell'attendibilità delle prove e dei testimoni da parte del giudice di merito. Il ricorso lamenta quindi vizi di utilizzabilità della prova e di motivazione

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul punto ha ritenuto applicabile la disciplina restrittiva prevista per le impugnazioni contro sentenze di appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace (art. 606 c.p.p., lett. e, comma 2‑bis, e art. 39‑bis D.lgs. 274/2000 introdotti dal D.lgs. 11/2018), che impedisce di proporre censure che siano mera rivalutazione del materiale probatorio o vizi della motivazione. In particolare: (a) la censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Pignolo è aspecifica e non illustra la decisività dell'eventuale eliminazione di quelle dichiarazioni ai fini della prova di resistenza; (b) la questione della legittima difesa è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito (consolidamento delle due sentenze in una 'doppia conforme'), rilevando che Ravaioli ha partecipato volontariamente all'alterco e quindi non può invocare la scriminante; (c) l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 5 non è configurabile perché manca l'inserimento materiale e volontario dell'azione della persona offesa nella serie causale dell'evento. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina delle dichiarazioni rese dall'imputato per reato connesso: la Corte richiede che la censura illustri la decisività dell'eventuale esclusione di tali dichiarazioni, altrimenti la doglianza è inammissibile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme invocate dal ricorrente in tema di formazione della prova e valutazione delle dichiarazioni, ma la Corte ritiene che la censura sia mera richiesta di rivalutazione probatoria

  • art. 52 cod. pen.

    Norma sulla legittima difesa: la Corte conferma che non opera quando l'agente abbia volontariamente partecipato allo scontro e non vi sia stato un pericolo attuale e inevitabile che giustifichi la reazione

  • art. 62, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Attenuante per il concorso del fatto doloso della persona offesa: la Corte ricorda che occorrono un elemento materiale (inserimento del comportamento dell'offeso nella serie causale) e un elemento soggettivo (volontà di concorrere all'evento), elementi non dimostrati nel caso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali della esposizione del motivo di ricorso (enunciazione nei limiti necessari per la motivazione)

  • art. 606 c.p.p. (lett. e) e comma 2‑bis)

    Normativa che limita la materia di cassazione per le sentenze d'appello rese per reati di competenza del Giudice di Pace: rende inammissibili le censure che consistono in meri vizi della motivazione o rivalutazioni del materiale probatorio, salvo i motivi espressamente previsti

  • art. 39‑bis D.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal D.lgs. 11/2018)

    Richiamato come norma di raccordo per l'inderogabilità del divieto di cassazione per certe censure sulle sentenze d'appello del Giudice di Pace

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (norma temporanea prorogata)

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace sono soggetti a limiti normativi: non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio né l'impugnazione fondata esclusivamente su vizi della motivazione, salvo i motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p.
  • La censura sull'utilizzabilità di una specifica prova (es. dichiarazioni di un imputato per reato connesso) è inammissibile se il ricorrente non spiega come l'eliminazione di tale prova inciderebbe decisivamente sull'esito del giudizio (principio della 'prova di resistenza')
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado si integrano ('doppia conforme'), la Corte di legittimità valuta la congruità dell'argomentazione complessiva: critiche generiche alla motivazione di merito difficilmente superano il filtro di ammissibilità
  • La legittima difesa non è riconosciuta se l'imputato ha volontariamente partecipato o iniziato l'alterco o se non sussisteva un pericolo attuale, inevitabile e proporzionato che giustifichi la reazione
  • L'attenuante per il concorso del fatto doloso della persona offesa richiede prova sia dell'inserimento materiale del comportamento dell'offeso nella catena causale dell'evento sia dell'elemento soggettivo (volontà di concorrere all'evento); non è sufficiente che il comportamento dell'offeso costituisca il movente della condotta dell'imputato
  • In cassazione occorre porre attenzione alla specificità e decisività delle censure: doglianze generiche o richieste di rivalutazione dei fatti verranno dichiarate inammissibili

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