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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29742/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, lamentando un vizio nel trattamento sanzionatorio. In appello aveva contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, sostenendo che le circostanze attenuanti generiche non dovessero essere poste in equivalenza con le aggravanti, perché il reato più grave del cumulo giuridico era la resistenza a pubblico ufficiale in forma non aggravata, mentre il delitto satellite era costituito da lesioni personali aggravate. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche con riferimento al divieto di reformatio in peius, assumendo che la Corte territoriale avesse motivato solo sulla recidiva e che ciò avrebbe dovuto comportare un maggior peso alle attenuanti generiche e un diverso esito del bilanciamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla violazione del divieto di reformatio in peius, osservando che la Corte di appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado in tutti i capi e punti, sicché non trovava applicazione l'art. 597, comma 3, c.p.p. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul bilanciamento tra circostanze eterogenee perché, sul piano della violazione di legge, il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva era corretto; sul piano del vizio di motivazione, la doglianza era generica e comunque la motivazione di merito, seppur sintetica, era congrua, avendo valorizzato le condizioni sociali dell'imputato, le modalità di commissione dei fatti e il precedente penale fondante la recidiva. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base del reato continuato/cumulo giuridico oggetto della condanna

  • art. 337 c.p.

    reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato

  • art. 582 c.p.

    reato di lesioni personali contestato e confermato

  • art. 585 c.p.

    aggravante delle lesioni personali contestata e confermata

  • art. 69 c.p.

    disciplina del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    richiamato per escludere la violazione del divieto di reformatio in peius, non essendovi stata riforma in peius della decisione impugnata

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso

  • art. 133 c.p.

    parametri richiamati per valutare la congruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non opera quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado in tutti i capi e punti, senza introdurre un trattamento peggiorativo per l'imputato.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione del potere valutativo del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche sintetica, e non manifestamente illogica.
  • La censura per vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze è inammissibile se è generica e non si confronta con specifici elementi di fatto che avrebbero imposto un diverso esito della comparazione.
  • Ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi alcuni parametri rilevanti, quali le condizioni personali o sociali dell'imputato, le modalità del fatto e i precedenti penali, senza necessità di un'analisi analitica di tutti i criteri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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