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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08537/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento previdenziale dei periodi di servizio maturati da un soggetto che, dopo aver prestato servizio militare/civile nell'Aeronautica Militare con iscrizione alla gestione pubblica (INPDAP), aveva cessato il rapporto senza aver maturato il diritto a pensione e aveva poi iniziato un impiego privato con iscrizione al Fondo Volo dell'INPS. L'interessato aveva chiesto che, nel calcolo dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi, fossero detratti gli interessi del 4,5% sulla contribuzione da trasferire, ponendoli a carico della gestione di provenienza. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disciplina della ricongiunzione ex art. 2 L. n. 29/1979. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. unico L. n. 322/1958, dell'art. 2 L. n. 29/1979 e delle norme speciali sul pubblico impiego (artt. 124, 125, 126 D.P.R. n. 1092/1973; art. 41 L. n. 1646/1962), sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, istituto speciale che trasferisce la contribuzione senza interessi. Il controricorrente, in via subordinata, prospetta questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto a chi transita da un impiego pubblico a un altro impiego pubblico e può trasferire i contributi senza sopportare il costo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nella fattispecie, non si applica la disciplina ordinaria della ricongiunzione dei periodi assicurativi ex L. n. 29/1979, bensì la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione, prevista dagli artt. 124 e 125 D.P.R. n. 1092/1973 e dalla L. n. 322/1958. Secondo la Corte, la norma speciale impone il trasferimento della contribuzione alla posizione assicurativa presso l'INPS/FPLD senza interessi; l'eccezione dell'art. 126, lett. b), riguarda il caso di assunzione di un altro "servizio" pubblico, non il passaggio a lavoro privato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile perché generica e, comunque, infondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa decisa nel merito con rigetto della domanda originaria dell'assicurato. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la formazione successiva dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. unico L. n. 322/1958

    norma speciale per il pubblico impiego che disciplina la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il personale cessato senza diritto a pensione; prevale sulla ricongiunzione ordinaria e non prevede interessi a carico del lavoratore.

  • art. 2 L. n. 29/1979

    disciplina ordinaria della ricongiunzione dei periodi assicurativi, ritenuta non applicabile alla fattispecie in presenza della normativa speciale sul pubblico impiego.

  • art. 124 D.P.R. n. 1092/1973

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"

    impone ope legis la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS quando il dipendente pubblico cessi senza diritto a pensione; i contributi vanno trasferiti al FPLD e non ad altre gestioni.

  • art. 125 D.P.R. n. 1092/1973

    "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta"

    stabilisce che il trasferimento avviene senza interessi, diversamente dalla ricongiunzione onerosa; la Corte vi riconduce la disciplina applicabile al caso.

  • art. 126 D.P.R. n. 1092/1973

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    l'eccezione si riferisce a un nuovo servizio di pubblico impiego da riunire o ricongiungere con il precedente; non si applica al passaggio a lavoro privato.

  • art. 41 L. n. 1646/1962

    richiamata dall'INPS tra le norme del sistema speciale per il pubblico impiego, in coerenza con la costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.

  • art. 97 Cost.

    invocato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte esclude che la disciplina applicata violi il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal controricorrente per la dedotta disparità di trattamento; la Corte ritiene la censura inammissibile e comunque infondata.

Massime di principio

  • Quando un dipendente pubblico cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevale sulla ricongiunzione ordinaria dei periodi assicurativi.
  • Il trasferimento della contribuzione previsto per i cessati dal pubblico impiego senza diritto a pensione avviene senza interessi; non può essere applicato il regime oneroso della ricongiunzione se la fattispecie ricade nella norma speciale.
  • L'eccezione che esclude la costituzione della posizione assicurativa per chi assuma un "altro servizio" va interpretata restrittivamente e riguarda il passaggio a un diverso impiego pubblico, non il transito a un rapporto di lavoro privato.
  • La questione di legittimità costituzionale deve essere specifica e correlata alla reale fattispecie normativa applicata; censure generiche o basate su raffronti non omogenei sono inammissibili.
  • La diversità tra chi cessa da un impiego pubblico senza pensione e chi conserva o trasferisce rapporti tra pubbliche amministrazioni giustifica trattamenti previdenziali differenti senza violare il principio di uguaglianza.

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