Sentenza n. 1916/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.232/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di complessivi 1.500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 232/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, l'importo complessivo di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Il giudicato risultava attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed era stato notificato all'Amministrazione. Poiché il Ministero non aveva inizialmente adempiuto, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la pretesa risultante dal giudicato era stata integralmente soddisfatta mediante l'accreditamento dell'importo dovuto. L'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; per tale ragione il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la necessità di ulteriori misure esecutive.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in tema di applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, attraverso la quale doveva essere attribuito l'importo riconosciuto dal giudicato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto nel giudizio, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- L'accreditamento dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato rende non necessaria la nomina del commissario ad acta richiesta dal creditore, poiché viene meno l'esigenza di un'attività esecutiva sostitutiva.
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