Cassazione Civile, Ordinanza n. 16814/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agricoltore)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico conferito da un imprenditore agricolo a un CAA per la compilazione e presentazione della domanda unica di aiuto nell'ambito della PAC 2015-2020. Il cliente lamentava che l'intermediario avesse omesso di flaggare la richiesta di accesso alla riserva nazionale, con conseguente perdita di contributi e danno patrimoniale quantificato in relazione alla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo inadempiente il soggetto convenuto rispetto alle obbligazioni derivanti dal mandato; la corte d'appello aveva confermato l'inadempimento ma rideterminato il danno. In cassazione, la società ricorrente principale ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di non essere il soggetto che aveva ricevuto il mandato né quello che aveva predisposto la domanda, perché il mandato sarebbe stato conferito a una diversa società e la domanda predisposta da un'altra ancora. Ha quindi lamentato che la corte territoriale avesse trattato la questione come tardiva, mentre il difetto di legittimazione/titolarità passiva sarebbe eccepibile in ogni fase. Nel ricorso incidentale, il cliente agricolo ha invece censurato la quantificazione del danno, sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto includere anche il valore del greening oltre al valore dei titoli, con conseguente liquidazione più elevata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che, pur essendo in astratto deducibile in ogni stato e grado il difetto di titolarità passiva quale mera difesa, la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente che i fatti e i documenti posti a base dell'eccezione erano già entrati nel giudizio di primo grado e risultavano dagli atti ritualmente acquisiti; mancava quindi il necessario supporto ex actis e il motivo non superava il filtro di ammissibilità. Conseguentemente, essendo tardivo il ricorso incidentale, ne ha dichiarato la perdita di efficacia ai sensi dell'art. 334 c.p.c. La società ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e delle risultanze processuali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la deduzione non può prescindere dall'indicazione degli atti e documenti già ritualmente acquisiti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato per incardinare la censura per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte che deduce un error in procedendo deve indicare in modo puntuale dove e come i fatti e documenti rilevanti risultino dagli atti processuali, per consentire il controllo della Corte.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il difetto di legittimazione/titolarità passiva sarebbe eccepibile come mera difesa e quindi non soggetto a decadenza.
Cass., Sez. Un., n. 2951/2016
Richiamata a supporto del principio per cui il difetto di titolarità attiva o passiva può essere dedotto anche in appello o in cassazione, trattandosi di mera difesa.
Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531
Richiamata per affermare che le mere difese e le eccezioni in senso lato non richiedono specifica allegazione tempestiva, ma devono risultare dagli atti già acquisiti.
Cass. 01/02/2023, n. 2963
Richiamata per ribadire che il fatto posto a base della mera difesa deve emergere da fonti di prova già presenti nel processo.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha determinato la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come norma sul rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il difetto di titolarità attiva o passiva può essere dedotto come mera difesa anche nelle fasi successive del processo, ma solo se i fatti e i documenti su cui si fonda risultano già ritualmente acquisiti agli atti del giudizio di merito.
- Chi propone in cassazione una censura che presuppone un error in procedendo deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti rilevanti, poiché la Corte non può svolgere una ricerca autonoma del materiale probatorio.
- L'eccezione o mera difesa non è soggetta alle preclusioni in ordine all'allegazione, ma resta condizionata al fatto che il relativo fondamento emerga ex actis.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta, se il ricorso incidentale è tardivo, la sua perdita di efficacia ex art. 334 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →