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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13062/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicati al ricorrente (ordinanza del 5 aprile 2023) in relazione alla contestazione provvisoria di corruzione. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Sostiene che il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione sono venuti meno in ragione di elementi nuovi quali: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, le dimissioni dall'incarico di amministratore della società GDM e l'applicazione di una misura interdittiva a carico della società (divieto di contrarre con la P.A. per un anno ai sensi del d.lgs. 231/2001).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sulla permanenza delle esigenze cautelari: il rischio di inquinamento probatorio può sussistere anche dopo la chiusura delle indagini e va valutato con riferimento alle prove da acquisire e a quelle già acquisite, soprattutto quando riguarda la protezione delle fonti dichiarative. Quanto alla misura interdittiva a carico dell'ente, si è ritenuto che si tratti di novum sopravvenuto (ordinanza del 4 settembre 2023) che non può essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità ma debba essere sottoposto al giudice del merito cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata quale norma procedurale in base alla quale il Tribunale del riesame ha pronunciato l'ordinanza impugnata; utilizzata per inquadrare la decisione di rigetto dell'istanza cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lettera c)

    Riferimento all'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa; la Corte ha valutato che tale esigenza permane nonostante gli argomenti posti dal ricorrente.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per affermare che elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al Tribunale del riesame devono essere proposti nuovamente al giudice del merito (nuova richiesta di revoca o modifica della misura), non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità.

  • D.Lgs. n. 231 del 2001

    Richiamato in relazione alla misura interdittiva applicata alla società GDM (divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per un anno). La Corte ha ritenuto dubbia la rilevanza di tale provvedimento se proposta per la prima volta in sede di legittimità e ne ha qualificato la sopravvenienza rispetto al giudizio di merito.

Massime di principio

  • La comunicazione di avviso di conclusione delle indagini non determina automaticamente la cessazione del pericolo di inquinamento probatorio: il giudice valuta il rischio con riferimento sia alle prove da acquisire sia a quelle già acquisite, specialmente se la tutela riguarda fonti dichiarative.
  • Elementi sopravvenuti rispetto alla discussione davanti al giudice del riesame (novum) non possono essere fatti valere per la prima volta in sede di legittimità: tali fatti vanno proposti al giudice del merito mediante nuova istanza di revoca o modifica della misura cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
  • La dimissione dall'incarico e le sanzioni interdittive a carico dell'ente possono essere rilevanti in tema di esigenze cautelari, ma la loro efficacia difensiva dipende dal momento in cui vengono prodotte e devono essere valutate dal giudice che decide la misura cautelare nel merito.
  • In sede di impugnazione cautelare in Cassazione si esamina principalmente la regolarità del ragionamento e l'applicazione di norme processuali: nuovi elementi fattuali sopravvenuti devono essere trattati nelle sedi di merito.
  • Il giudizio sul pericolo di reiterazione e sull'inquinamento probatorio richiede motivazione puntuale e specifica; le semplici affermazioni che tali rischi siano venuti meno non sono sufficienti se non corredate da elementi concreti e tempestivi.
  • Chiunque intenda ottenere la revoca o l'alleggerimento di una misura cautelare sulla base di fatti nuovi deve tempestivamente proporre la relativa istanza al giudice competente al fine di consentire la valutazione di merito di tali elementi.

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