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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/12/2022 che aveva respinto la richiesta di dichiarare illegittimo l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ex art. 656 c.p.p. senza disporre la prosecuzione dell'espiazione in detenzione domiciliare. Alì sosteneva che, essendo stato agli arresti domiciliari dal 9/01/2020 e considerati i cinque semestri di presofferto, la pena residua alla data dell'ordine di esecuzione (2/11/2022) sarebbe stata inferiore a quattro anni, rendendo applicabile il comma 10 dell'art. 656 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che la pena residua fosse di 4 anni, 8 mesi e 14 giorni e che i cinque semestri avrebbero comportato una detrazione complessiva di soli 7 mesi e 15 giorni, comunque insufficiente a raggiungere la soglia dei quattro anni. La Corte di legittimità ha valutato il calcolo e ha ritenuto decisivo che, per effetto del provvedimento di cumulo del 9/12/2021, il periodo 9/01/2020-18/12/2021 era stato imputato ad altro titolo ai sensi dell'art. 657, comma 1, c.p.p., sicché alla data dell'ordine di esecuzione poteva essere valutato a favore dell'imputato soltanto un semestre di presofferto. Inoltre la giurisprudenza richiede che la detrazione riferita a periodo imputato ad altro titolo sia valutabile ai fini dell'art. 656 solo se quel titolo concerne un reato in continuazione con quello per cui si procede, circostanza non sussistente nel caso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione: alla data dell'ordine di esecuzione poteva essere computato un solo semestre di presofferto e la pena residua così calcolata (4 anni, 8 mesi e 14 giorni, secondo il calcolo formulato nel ricorso) non scendeva sotto la soglia dei quattro anni nemmeno concedendo la liberazione anticipata per il presofferto valutabile. Per tali ragioni non è stata applicabile la detenzione domiciliare ex art. 656, comma 10. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 10 consente la prosecuzione dell'espiazione in detenzione domiciliare quando, computando le riduzioni (anche per presofferto), la pena residua è inferiore a quattro anni; la valutazione delle detrazioni per presofferto è vincolata alla effettiva imputabilità del periodo di custodia e alle condizioni di continuità dei titoli.

  • art. 657, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'imputazione dei periodi di custodia cautelare a titolo di altra detenzione; se un periodo è stato imputato ad altro titolo non può essere automaticamente computato come presofferto per l'art. 656 salvo che quell'altro titolo riguardi reati in continuazione con quello per cui si procede.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 03/03/2015 (Prronaj) e Sez. 1, Sentenza n. 12430 del 20/07/2016 (Corso)

    Principio consolidato secondo cui la liberazione anticipata riferita a periodo di presofferto imputato ad altro titolo è valutabile ai fini dell'art. 656 solo se il titolo alternativo riguarda un reato in continuazione con quello per cui si procede.

Massime di principio

  • Per stabilire l'ammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 656, comma 10, va calcolata la pena residua alla data dell'ordine di esecuzione tenendo conto delle riduzioni effettive (compresa la liberazione anticipata per presofferto) solo nella misura in cui quei periodi di custodia siano effettivamente imputabili al procedimento in corso o ad altro titolo compatibile (es. reato in continuazione).
  • Se un periodo di custodia è stato imputato ad altro titolo in sede di cumulo, quel periodo non è automaticamente utilizzabile come presofferto ai fini delle soglie di art. 656, salvo che l'altro titolo consista in reati in continuazione con quello esecutato.
  • La corretta quantificazione della pena residua è decisiva: errori di calcolo o diversa imputazione dei periodi di detenzione costituiscono il fulcro dei ricorsi, ma la parte che invoca una diversa valutazione deve dimostrare la concreta imputabilità dei periodi invocati.
  • La giurisprudenza di legittimità è netta nel richiedere coerenza tra il titolo della detenzione e la possibilità di computarne gli effetti (presofferto) ai fini di misure alternative o domiciliari; assenza di continuità tra reati ostacola la valutazione favorevole.
  • In caso di rigetto del ricorso per l'esecuzione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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