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Sentenza

Sentenza n. 11886/2026 - Roma, Sezione 1B

Per il risarcimento iure proprio, dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali derivati al ricorrente per le infermità “Pregresso linfoma non hodgkin ad alto grado di malignità del mediastino trattato con intervento chirurgico di mediastinoma anteriore sx e successiva chemio e radioterapia in attuale stato di quiescenza”, “osteonecrosi avascolare della testa del femore destro con artroprotesi dell'anca destra”, “stenosi valvolare aortica da degenerazione fibro-calcifica - inquadramento nosologico in seconda classe NYHA”, “neoplasia renale sinistra con resezione parziale del rene sinistro”, “ disturbo dell'adattamento lieve – moderato”, provocati dalle Amministrazioni resistenti per avere omesso di informare il ricorrente dei rischi connessi all'utilizzo nelle aree in cui si è trovato ad operare in territori balcanici di armamenti all'Uranio Impoverito e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza così permettendo la nascita delle patologie che hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente commisurato all'85% e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in suo favore dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, iure proprio, come sopra specificati e quantificati nella somma complessiva di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila euro) e pertanto al versamento della differenza con il risarcimento di Euro 428.454,14 già accordatogli dal Tribunale Civile di Roma – XIII Sezione Civile, G.D. D.ssa Paola Agresti, con sentenza nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, commisurato ad un danno biologico commisurato al 45% - 50%, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202213771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già autore di missioni nei Balcani tra il 1993 e il 1999, chiedeva il risarcimento integrativo dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ulteriori patologie, deducendo la violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro ai sensi degli artt. 32 Cost., 1218 e 2087 c.c., nonché la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. Assumeva che l'esposizione a contesti contaminati dall'uranio impoverito, in assenza di adeguate misure preventive e protettive, avesse determinato, oltre al linfoma non Hodgkin già risarcito dal giudice civile, osteonecrosi della testa del femore, stenosi valvolare aortica, neoplasia renale e disturbo dell'adattamento, con incremento del danno biologico complessivo dall'originario 45-50% all'85%. Le amministrazioni eccepivano, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e l'effetto preclusivo del giudicato civile. Il ricorrente sosteneva che la precedente sentenza coprisse soltanto il linfoma originario e non le patologie sopravvenute, ritenute autonome e successive.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Tribunale civile di Roma, che aveva accertato la responsabilità del Ministero della Difesa e della Croce Rossa Italiana e liquidato il danno biologico derivante dal linfoma. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, in materia di danno biologico, comprende anche i pregiudizi già esistenti o ragionevolmente prevedibili al momento della decisione, quali sviluppi naturali della patologia. La stessa perizia prodotta dal ricorrente riconduceva causalmente le patologie successive alla malattia oncologica iniziale e alle relative terapie, senza qualificare tali conseguenze come eccezionali o imprevedibili. Non era quindi possibile configurarle come lesioni autonome idonee a eludere il giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 3.305,00, oltre accessori, da ripartire in parti uguali tra le amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento del dovere di tutela della salute e di protezione del lavoratore.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di protezione.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato quale fonte dell'obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della responsabilità per esercizio di attività pericolosa.

  • L. n. 244/2007, art. 2, commi 78 e 79

    Indicato nella precedente sentenza civile quale base della speciale elargizione già percepita e considerata nella liquidazione del danno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il giudicato copre non soltanto quanto sia stato dedotto nel precedente giudizio, ma anche quanto avrebbe potuto esservi dedotto; in materia risarcitoria, la preclusione riguarda i danni già esistenti o ragionevolmente prevedibili al momento della decisione.
  • Quando una precedente sentenza abbia liquidato il danno biologico derivante da una determinata patologia, il giudicato si estende agli sviluppi non eccezionali o imprevedibili della medesima lesione, anche se manifestatisi o compiutamente diagnosticati successivamente.
  • Le patologie sopravvenute non costituiscono lesioni autonome idonee a superare il giudicato se la prova medico-legale prodotta dalla stessa parte le riconduce causalmente alla patologia originaria e alle terapie già considerate nel precedente giudizio, senza dimostrarne il carattere eccezionale e imprevedibile.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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