Sentenza n. 1545/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento con il quale la Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura ha denegato l’istanza di riconoscimento delle cause di forza maggiore presentata dalla società ricorrente tramite PEC in data 26 luglio 2023 rilevando che “…in attuazione a quanto previsto dal paragrafo 29 delle Disposizioni Attuative approvate con decreto del 27.11.2018 n. 17519 e per le motivazioni sopra riportate, si ritiene che NON possano essere riconosciute le cause di forza maggiore ed eventi eccezionali…”; di ogni altro atto antecedente e/o successivo, comunque presupposto e/o consequenziale ivi compreso il bando approvato con Decreto Dirigenziale 27 novembre 2018 n. 17510 avente ad oggetto “…Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 4.1.01…”, laddove l’articolo 29 delle disposizioni attuative dovesse essere interpretato nel senso di escludere tra le ipotesi di forza maggiore l’ipotesi del sequestro dell’azienda ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della causa di forza maggiore, richiesta per ottenere la proroga dei termini di realizzazione di un progetto finanziato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola, ammessa a finanziamento per un progetto relativo all’installazione di serre tunnel, alla tracciabilità delle produzioni e all’introduzione di sistemi tecnologici basati sull’Internet of Things, non aveva rispettato i termini di realizzazione del progetto a causa del sequestro del patrimonio aziendale disposto dall’autorità giudiziaria penale. Ha quindi chiesto alla Regione il riconoscimento della forza maggiore ai sensi delle disposizioni attuative del bando, al fine di ottenere una proroga. La Regione ha respinto l’istanza, ritenendo non riconoscibili le cause di forza maggiore e gli eventi eccezionali. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, sostenendo, in particolare, che la disciplina del bando non avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di escludere il sequestro dell’azienda disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. tra le ipotesi di forza maggiore. Il TAR ha tuttavia rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia può essere riproposta nei termini di legge. Il Collegio ha applicato il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva: nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la lite riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, anche se l’atto amministrativo è formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione. La controversia non riguardava né la fase procedimentale anteriore alla concessione del contributo né l’annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico. Essa concerneva invece la valutazione della causa di forza maggiore quale possibile giustificazione del mancato rispetto dei termini di esecuzione del progetto finanziato. Tale valutazione, pur potendo presentare profili discrezionali, è stata ricondotta ai poteri delle parti nell’ambito di un rapporto obbligatorio e non all’esercizio di un potere pubblicistico. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della situazione fattuale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, prima di decidere; il TAR lo ha richiamato per rilevare il difetto di giurisdizione.
art. 321 c.p.p.
Richiamato quale base del sequestro del patrimonio aziendale invocato dalla società come causa di forza maggiore; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’idoneità giustificativa.
paragrafo 29 delle Disposizioni attuative approvate con decreto dirigenziale 27 novembre 2018, n. 17519
Disciplina il riconoscimento delle cause di forza maggiore e degli eventi eccezionali nell’ambito del bando; la sua applicazione appartiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione secondo la qualificazione operata dal TAR.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la lite riguarda la fase di erogazione o di esecuzione del contributo e l’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, anche se la pubblica amministrazione adotta un atto formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di contributi pubblici sussiste, di regola, quando la lite riguarda la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di concessione oppure quando il beneficio già concesso è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico, non per inadempienze del beneficiario.
- La valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore che possa giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini connessi a un contributo già concesso attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e, anche se presenta profili discrezionali, esprime i poteri delle parti nell’ambito di un rapporto obbligatorio, non l’esercizio di un potere pubblicistico.
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