Sentenza n. 1243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta iure hereditatis per i danni biologico e non patrimoniale subiti dal militare a causa dell'esposizione ad amianto durante il servizio a bordo di navi della Marina militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le eredi del militare deceduto per adenocarcinoma polmonare conseguente al servizio svolto su navi della Marina militare impieganti amianto chiedevano la riforma della sentenza del TAR Liguria. Con il primo motivo sostenevano che l'art. 10, comma 3, della legge n. 302/1990 costituisse una disciplina speciale idonea a consentire il cumulo tra le speciali provvidenze percepite e il risarcimento del danno, in deroga al principio della compensatio lucri cum damno. Con il secondo motivo contestavano la quantificazione equitativa del danno non patrimoniale e biologico effettuata mediante le tabelle del Tribunale di Milano, lamentando altresì il mancato riconoscimento di una personalizzazione del danno sulla base di elementi presuntivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 302/1990, poiché la disposizione riguarda esclusivamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, fattispecie non ricorrente nel caso di esposizione ad amianto durante il servizio militare. Ha ritenuto corretta la quantificazione equitativa del danno non patrimoniale mediante le tabelle del Tribunale di Milano e ha escluso la personalizzazione del danno per mancanza di idonea prova, non essendo sufficiente il generico richiamo alla prova per presunzioni. Il danno biologico era stato quantificato in euro 110.559,00, importo inferiore alle indennità spettanti alle eredi, pari complessivamente a euro 242.518,70. Pertanto, applicando il principio della compensatio lucri cum damno, il giudice ha ritenuto necessario detrarre le somme indennitarie dal risarcimento, in quanto derivanti dalla medesima condotta lesiva e aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, legge n. 302/1990
La disposizione speciale sul cumulo tra benefici e risarcimento non è applicabile al di fuori delle ipotesi riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.
Massime di principio
- Una disposizione speciale che consente il cumulo tra provvidenze e risarcimento del danno, derogando al principio della compensatio lucri cum damno, è applicabile esclusivamente alle fattispecie espressamente comprese nel suo ambito oggettivo e soggettivo; in particolare, l'art. 10, comma 3, della legge n. 302/1990 riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e non può essere esteso a fattispecie di danno derivante dall'esposizione ad amianto durante il servizio militare.
- La quantificazione equitativa del danno non patrimoniale mediante le tabelle del Tribunale di Milano costituisce un criterio utilizzabile dal giudice, dal quale la parte che ne chiede la modifica deve fornire specifiche e valide ragioni per discostarsi.
- La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede la deduzione e la prova di circostanze peculiari e ulteriori rispetto a quelle già considerate nella liquidazione tabellare; il generico richiamo alla prova per presunzioni non è sufficiente.
- Quando una medesima condotta illecita determina, in capo allo stesso soggetto, obbligazioni derivanti da titoli diversi ma aventi la stessa funzione compensativa del pregiudizio subito dal medesimo bene giuridico, opera la compensatio lucri cum damno e le somme corrisposte a titolo indennitario devono essere detratte dal risarcimento dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →