Sentenza del 13/10/2016 n. 320 - Comm. Trib. Prov. Biella
Nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione cartella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di intimazione perché non conteneva in allegato la cartella di pagamento sulla quale si fondava la richiesta. La cartella era stata notificata mediante il rito previsto per l'irreperibilità del destinatario e, pur essendosi la notifica perfezionata formalmente secondo legge, il contribuente non ne aveva avuto effettiva conoscenza. Di conseguenza, l'omessa allegazione della cartella nell'avviso successivo avrebbe impedito di conoscere integralmente la pretesa, i relativi importi e i presupposti del pagamento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
La decisione
La sentenza ha ritenuto nullo l'avviso di intimazione. La regolarità formale della precedente notifica della cartella, eseguita secondo il rito dell'irreperibilità, non è stata considerata sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, poiché la cartella non era entrata nella sua effettiva conoscibilità. In tale situazione, l'amministrazione avrebbe dovuto allegare la cartella all'avviso di intimazione oppure riprodurne integralmente il contenuto essenziale. L'impugnazione del contribuente è stata quindi accolta e l'atto di riscossione è stato annullato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e del responsabile del procedimento; devono inoltre essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati.
La norma impone che il contribuente possa conoscere in modo completo la pretesa tributaria e approntare adeguatamente la propria difesa. Quando la cartella presupposta non è stata effettivamente conosciuta, l'avviso di intimazione deve consentire tale conoscenza mediante allegazione della cartella o riproduzione dei suoi elementi essenziali.
Norme sulla notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario
La notifica può perfezionarsi formalmente anche senza consegna diretta al destinatario, ma tale perfezionamento non esonera automaticamente l'amministrazione dall'obbligo di rendere conoscibile il contenuto della pretesa negli atti successivi, soprattutto quando risulti che il contribuente non abbia avuto concreta conoscenza della cartella.
Massime di principio
- La notifica formalmente valida di un atto presupposto non garantisce sempre, da sola, la validità degli atti successivi: occorre verificare se il contribuente abbia avuto una concreta possibilità di conoscerne il contenuto.
- Se un avviso di intimazione richiama una cartella non effettivamente conosciuta e non la allega né ne riproduce gli elementi essenziali, può risultare nullo per violazione degli obblighi di motivazione e conoscibilità previsti dallo Statuto del contribuente.
- Nei casi di notifica per irreperibilità, è particolarmente importante verificare sia il rispetto di tutti gli adempimenti formali sia l'effettiva possibilità del destinatario di esercitare il diritto di difesa.
- La nullità dell'intimazione non implica necessariamente l'inesistenza del debito: riguarda l'atto impugnato e la sua idoneità a fondare la riscossione, ferma restando la possibilità dell'amministrazione di procedere nuovamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, ove non siano maturate decadenze o prescrizioni.
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