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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 515/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna del 13/11/2000 per invalidità della notifica dell'avviso di deposito (sostegno che la notifica era stata fatta in luogo diverso dal domicilio eletto) e, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione per presunta impossibilità tecnica di esecuzione. La ricorrente ha dedotto che la mera indicazione della residenza anagrafica nell'atto di appello non costituisce dichiarazione o elezione di domicilio e che pertanto la notifica dell'avviso di deposito è invalida; inoltre ha prodotto relazione tecnica sulla (presunta) impossibilità di eseguire la demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che la semplice indicazione delle generalità e della residenza anagrafica in un atto di appello non possa valere come dichiarazione/elezione di domicilio perché manca la manifestazione non equivoca della volontà di eleggere quel luogo ai fini delle notificazioni (richiamati principi giurisprudenziali e art. 162 c.p.p.). Perciò ha dichiarato invalida la notifica dell'avviso di deposito e il difetto di esecutività della sentenza di appello deve essere nuovamente esaminato. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sull'effettiva formazione del titolo esecutivo; solo dopo l'accertamento dell'esecutività si potrà esaminare la domanda di sospensione/revoca dell'esecuzione e le questioni tecniche relative alla demolizione (secondo motivo non esaminato in quanto presuppone l'esistenza del titolo esecutivo).

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiama l'avvertimento che deve precedere l'elezione o la dichiarazione di domicilio: la scelta deve essere consapevole e non equivoca; la Corte sottolinea che la dichiarazione/elezione di domicilio incide sui diritti di difesa e richiede formalità.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore

    La norma richiede una comunicazione formale del domicilio o del suo mutamento; la Corte ne ricava che la mera indicazione della residenza anagrafica non soddisfa le formalità richieste per l'elezione/dichiarazione di domicilio.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Indica i luoghi tra cui l'imputato può scegliere per la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte osserva che la scelta deve essere consapevole in relazione agli effetti processuali.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra quelle pertinenti alla procedura di notificazione e agli effetti delle irregolarità, richiamata come riferimento normativo nel ricorso.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento relativo alle modalità e agli effetti delle notificazioni processuali.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicabile al procedimento di impugnazione dell'ordinanza; richiamata nel capo di denuncia di violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i vizi denunciabili in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la ricorrente ha invocato questi motivi per censurare la decisione impugnata.

Massime di principio

  • La semplice indicazione della residenza anagrafica in un atto processuale non costituisce valida dichiarazione o elezione di domicilio: occorre una manifestazione non equivoca della volontà di eleggere quel luogo per le notificazioni.
  • Perché una notifica sia valida come notificazione a domicilio eletto o dichiarato occorre rispettare le formalità previste (art. 162 c.p.p.) o comunque che emerga chiaramente la volontà di ricevere le comunicazioni in quel luogo.
  • Se la notifica dell'avviso di deposito è invalida, la sentenza di appello può risultare carente del titolo esecutivo e l'esecutività deve essere riesaminata prima di decidere su eventuali richieste di sospensione o revoca dell'esecuzione (ad es. ordine di demolizione).
  • Le censure tecniche (impossibilità di eseguire una demolizione, rischio di danni) devono essere provate con documentazione e relazioni specifiche e non generiche; tuttavia il giudice del rinvio dovrà esaminare tali questioni solo se accerta l'esistenza del titolo esecutivo.
  • In casi analoghi conviene: a) formalizzare esplicitamente e secondo le modalità previste ogni elezione/dichiarazione di domicilio; b) conservare prova della ricezione delle comunicazioni; c) se si contesta l'esecutività per vizi di notifica, richiedere tempestiva verifica del titolo esecutivo e produrre per tempo ogni documentazione tecnica necessaria a giustificare sospensioni dell'esecuzione.

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