Cassazione Penale, Sentenza n. 27770/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, denunciando violazione di legge (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) e difetto/mancanza di motivazione. Ha contestato che i fatti a suo carico non dimostrano un concorso nel reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ma al più una mera connivenza non punibile: la sua stanza, sublocata, era stata perquisita senza esito; addosso aveva solo 180 euro; la droga rinvenuta in cucina era in una tazzina in uso comune; non vi sarebbero elementi che dimostrino che egli sapesse del contenuto o che avesse partecipato attivamente all'occultamento (la maggiore quantità di droga è stata trovata in un sacco della spazzatura). La difesa richiamava giurisprudenza sulla distinzione tra mera connivenza e concorso, sostenendo che mancassero elementi concreti, consapevoli e volontari di partecipazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero logicamente e correttamente desunto il concorso del ricorrente da una valutazione complessiva e combinata degli elementi: presenza della droga in un luogo di uso comune (tazzina in cucina), atteggiamento sospetto e 'farfugliamenti' tra gli indagati mentre i Carabinieri si avvicinavano a un sacco di spazzatura (dove poi è stata trovata la maggior parte della droga), e la dichiarazione del coindagato Matar Diop che aveva attribuito la detenzione della droga a sé. In fase cautelare tali elementi erano ritenuti sufficienti per configurare un contributo consapevole idoneo a integrare il concorso e non una mera connivenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Individua la competenza del Tribunale per il riesame: la Corte richiama che il Tribunale per il riesame ha correttamente esaminato la misura cautelare ex art. 309 c.p.p. e ne ha confermato la legittimità in base agli elementi probatori raccolti.
art. 110 cod. pen.
Interpretato dalla Corte insieme alla giurisprudenza consolidata per distinguere la mera connivenza dal concorso: per configurare il concorso è richiesto un contributo consapevole che possa manifestarsi anche come comportamento che agevoli l'attività criminosa o ne garantisca la sicurezza.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa alle fattispecie di illecita detenzione e cessione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di detenzione a fini di cessione, valutando gli elementi probatori nella loro pregnanza ai fini della misura cautelare.
Massime di principio
- In casi di più persone conviventi, la presenza di droga in luoghi di uso comune può contribuire, se combinata con altri elementi, a desumere il concorso nel reato anche se la sostanza non è materialmente nella disponibilità esclusiva di un singolo.
- Il concorso richiede un contributo consapevole; tale consapevolezza può essere inferita anche da comportamenti che agevolano l'occultamento, la custodia o il controllo della droga, non necessariamente da un atto materiale diretto.
- In fase cautelare le prove non devono raggiungere il livello richiesto per una sentenza di merito, ma gli indizi congruenti e combinati possono legittimare l'applicazione della custodia cautelare quando indicano pericolo di fuga, inquinamento delle prove o gravità indiziaria.
- La mera presenza nello stesso immobile non è di per sé sufficiente per configurare il concorso; è però rilevante il comportamento al momento del controllo (atteggiamenti sospetti, tentativi di nascondere o far sparire cose) e le dichiarazioni dei coindagati.
- Una perquisizione personale negativa (stanza senza rinvenimenti) non esclude automaticamente la responsabilità se esistono altri elementi indiziari che, considerati nel loro complesso, giustificano la misura cautelare.
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