Sentenza del 07/03/2019 n. 1308 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Operazioni inesistenti - Deducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi derivanti da operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva che la regolarità formale della contabilità e la presenza di pagamenti documentati fossero sufficienti a dimostrare la deducibilità dei costi. La decisione chiarisce invece che tali elementi non bastano: occorre provare l'effettività e la certezza dei pagamenti e, più in generale, che i costi rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La decisione
La sentenza afferma che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dall'acquirente anche quando questi fosse consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, purché i costi siano effettivi, inerenti all'attività, di competenza dell'esercizio e certi o determinabili. La mera regolarità formale delle scritture contabili o l'esistenza di evidenze contabili dei pagamenti non è sufficiente, soprattutto quando non sia dimostrata l'effettività e la certezza del pagamento. Il testo non consente di ricostruire l'esito processuale concreto, né di stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993
Sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nel caso in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La norma consente, in linea generale, la deduzione dei costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, indipendentemente dalla consapevolezza dell'acquirente circa la frode, ma esclude i costi privi dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa fiscale.
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
I costi devono rispettare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La deducibilità non dipende soltanto dalla corretta registrazione contabile, ma dalla prova concreta dell'esistenza del costo, della sua riferibilità all'attività d'impresa, della corretta imputazione temporale e della sua quantificabilità.
Cassazione n. 15228/2001
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la regolarità formale delle scritture e la documentazione contabile dei pagamenti non dimostrano necessariamente l'effettività dell'operazione o del pagamento.
Cassazione n. 12802/2011
È richiamata quale conferma della necessità di provare concretamente l'effettività e la certezza del pagamento, oltre la mera evidenza contabile.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare, le fatture e le registrazioni dei pagamenti costituiscono elementi utili, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare la deducibilità di un costo contestato.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il costo può restare deducibile se l'acquirente dimostra che la prestazione o il bene sono stati effettivamente acquisiti, che il costo è stato realmente sostenuto e che è inerente all'attività.
- La consapevolezza del carattere fraudolento dell'operazione non esclude automaticamente la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi; resta però necessario rispettare tutti i requisiti sostanziali previsti dall'art. 109 del TUIR.
- Per sostenere la deducibilità è opportuno conservare prove extr contabili dell'operazione, come contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, movimentazione dei beni o servizi e tracciabilità finanziaria effettiva.
- Se l'operazione è oggettivamente inesistente, cioè il bene o il servizio non è mai stato realmente fornito, manca il requisito dell'effettività e il relativo costo non è deducibile, anche se la fattura e il pagamento risultano formalmente registrati.
- La valutazione deve essere distinta tra deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi e detraibilità dell'IVA: il riconoscimento del costo non comporta automaticamente il diritto a detrarre l'IVA.
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