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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27367/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a far dichiarare l'illegittimità della cessione del loro rapporto di lavoro, perché il ramo aziendale ceduto da una società di telecomunicazioni a una società operante nel settore radiomarittimo e satellitare sarebbe stato privo dei requisiti di autonomia funzionale richiesti dall'art. 2112 c.c. I ricorrenti sostenevano che il giudice di merito avesse trascurato gli elementi costitutivi del ramo d'azienda, anche alla luce della nozione comunitaria di cui alla direttiva 2001/23/CE, e denunciavano la violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 32 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1406 c.c., assumendo l'insussistenza, già al momento dello scorporo, di una preesistente entità produttiva autonomamente organizzata e funzionalmente idonea a operare senza integrazioni rilevanti da parte della cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse accertato in fatto, con motivazione congrua e coerente, l'esistenza di un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e organizzativa, trasferito con beni, rapporti contrattuali e personale specializzato, sicché le censure dei ricorrenti miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede, anche dopo la modifica legislativa richiamata, la preesistenza di un'entità economica funzionalmente autonoma, capace di operare con i propri mezzi organizzativi e funzionali già al momento dello scorporo.

  • art. 32 d.lgs. 276/2003

    La Corte richiama la norma come intervenuta sul testo dell'art. 2112 c.c., ma afferma che nel caso concreto non era applicabile ratione temporis.

  • art. 1406 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti quale norma invocata insieme all'art. 2112 c.c. nella censura di illegittimità della cessione del contratto, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • Dir. 2001/23/CE

    La direttiva è richiamata per ribadire la necessità di una sufficiente autonomia funzionale dell'entità ceduta anteriormente al trasferimento, ferma la possibilità per il diritto nazionale di estendere la tutela anche in ipotesi diverse.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della validità del trasferimento di ramo d'azienda, il ramo deve costituire una preesistente entità produttiva dotata di autonomia funzionale e organizzativa già al momento dello scorporo, tale da poter perseguire il proprio fine produttivo con mezzi propri e senza integrazioni decisive da parte del cessionario.
  • La nozione di ramo d'azienda può essere integrata anche da un complesso organizzato di persone, quando l'attività non richieda particolari mezzi patrimoniali e il personale sia stabilmente coordinato e dotato di competenze specialistiche idonee a produrre beni o servizi individuabili.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: se il giudice di merito ha accertato con motivazione congrua l'esistenza del ramo e la sua autonomia, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione.
  • La scelta imprenditoriale di concentrare in una società le attività specialistiche e di trattenere presso la cedente solo segmenti residui o clientela istituzionale è, di per sé, compatibile con il trasferimento di un ramo autonomo, se risulti dimostrata l'autosufficienza organizzativa dell'entità ceduta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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