Cassazione Penale, Sentenza n. 44374/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato, in gran parte, il provvedimento del GIP con applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 c.p.; il ricorso deduceva, in particolare, violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alle esigenze cautelari (art. 274 comma 1 lett. c) e art. 275 comma 3 c.p.p.). In corso di giudizio il difensore ha comunicato la revoca della misura cautelare e ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p. per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la misura cautelare era stata revocata e che il difensore aveva dichiarato la rinuncia; la Corte ha altresì osservato che, sebbene la rinuncia fosse formalmente inefficace perché resa dal difensore privo di procura speciale, l'elemento decisivo è la revoca della misura. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso contro una misura cautelare revocata è ammissibile solo se è finalizzato al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e tale volontà sia manifestata personalmente dall'interessato o tramite difensore con procura speciale. Infine la Corte ha stabilito che, per l'inammissibilità sopravvenuta per difetto d'interesse, non si dispone la condanna alle spese né l'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando la misura cautelare è revocata
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente relativa ai presupposti e alle esigenze cautelari; il ricorso aveva denunciato errata applicazione della norma
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; censurata come omessa o insufficiente nel ricorso
art. 416bis.1 cod. pen.
Richiamato come circostanza aggravante dei reati contestati nella imputazione provvisoria
art. 315 comma 3 e art. 645 comma 1 cod. proc. pen.
Indicano che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato personalmente alla parte e, quindi, la volontà di perseguire la riparazione deve essere espressa personalmente o tramite difensore munito di procura speciale
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato in ordine alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'applicazione dell'ammenda in caso di inammissibilità dovuta a sopravvenuto difetto di interesse
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso è revocata durante il procedimento, il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse salvo che il ricorrente chieda espressamente, personalmente o tramite difensore con procura speciale, il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
- La manifestazione di volontà di ottenere la pronuncia utile ai fini della riparazione è un atto riservato alla parte e non può essere validamente compiuta da un difensore privo di procura speciale
- La dichiarazione di rinuncia resa dal difensore privo di procura speciale è formalmente inefficace, ma la revoca della misura rimane elemento decisivo che può determinare il sopraggiunto difetto di interesse
- In caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse non si procede alla condanna del ricorrente alle spese processuali né all'applicazione dell'ammenda di cui all'art. 616 c.p.p.
- Chi intende preservare la possibilità di ottenere riparazione per ingiusta detenzione deve esplicitare tale finalità nel ricorso e munire il difensore di procura speciale o manifestarla personalmente
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