Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 279, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO L’8/3/2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202501449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 279 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, depositata l’8 marzo 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione l’8 marzo 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente aveva inoltre chiesto il riconoscimento di interessi moratori e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo di 3.000 euro relativo agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione dovuti secondo il titolo giudiziale, alle spese di lite e agli accessori. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso invece gli interessi moratori richiesti dalla ricorrente, poiché non previsti dal decreto ingiuntivo, che riconosceva soltanto gli interessi legali; il giudice dell’ottemperanza, soprattutto quando il titolo proviene dal giudice ordinario, deve limitarsi ad attuare il comando giudiziale senza ampliarne o modificarne il contenuto. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre i 60 giorni assegnati all’amministrazione; oltre tale termine opera il commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione spettanti sulla somma riconosciuta dal titolo decorrono dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola il giudice dell’ottemperanza, che deve attuare il precetto contenuto nel titolo senza limitarne o ampliarne la portata.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta anche per decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, quando l’inadempimento ingiustificato non renda la misura manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari è disposta secondo il rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo deve limitarsi ad assicurare l’attuazione del concreto comando giudiziale, senza poterlo integrare, modificare o ampliare in violazione dei limiti oggettivi del giudicato.
  • Se il titolo esecutivo riconosce soltanto gli interessi legali, il giudice dell’ottemperanza non può attribuire interessi moratori non previsti dal titolo, perché ciò comporterebbe un indebito ampliamento del precetto giudiziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata anche quando il giudicato impone una prestazione pecuniaria, purché l’inadempimento sia ingiustificato, l’esecuzione non presenti particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che il suo intervento sostitutivo sia attivato dall’interessato dopo la vana scadenza del termine.
  • La penalità di mora può essere limitata al periodo in cui l’amministrazione conserva la possibilità di adempiere spontaneamente, cessando alla scadenza del termine assegnato quando diviene operativo il commissario ad acta; diversamente, la prosecuzione della penalità potrebbe risultare iniqua per la disponibilità di un rimedio sostitutivo più incisivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.