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Ordinanza

Ordinanza n. 453/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e rapporto informativo relativo al periodo dal 12 febbraio 2024 al 30 giugno 2024; con motivi aggiunti, determinazione di decadenza dalla posizione di paracadutista militare "fuori corpo" per perdita dei requisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e il rapporto informativo redatto nei suoi confronti, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione del Comando Brigata Paracadutisti "Folgore" recante la decadenza dalla posizione di paracadutista militare "fuori corpo" e la comunicazione dell’Infermeria Presidiaria di Firenze quale atto presupposto. Il pregiudizio dedotto in sede cautelare consisteva nell’impossibilità di partecipare all’attività aviolancistica, con ricadute irreparabili sulla figura professionale e sulla reputazione del militare in ambito lavorativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando che essa accedeva ai motivi aggiunti contro il provvedimento di decadenza, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora: dalla documentazione in atti risultava che, per tutto il 2026, l’attività aviolancistica destinata al personale "fuori corpo" era stata annullata per carenza di risorse, con qualificazione del mancato svolgimento come causa di forza maggiore. Tale circostanza, allegata dall’Amministrazione e non contestata dal ricorrente, escludeva in radice, allo stato, il pregiudizio prospettato, rendendo assorbente la ragione per il rigetto senza necessità di ulteriore esame cautelare. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sull’assenza, allo stato, del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dal ricorrente risulti escluso da circostanze oggettive, documentate e non contestate, anche se il fumus non sia esaminato perché la carenza del periculum è assorbente.
  • Quando l’attività amministrativa o professionale la cui mancata partecipazione è posta a fondamento del periculum sia stata comunque annullata per tutti gli interessati nel periodo rilevante, viene meno, allo stato, il pregiudizio individuale derivante dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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