Cassazione Civile, Ordinanza n. 19165/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta da una debitrice, che aveva appreso dell’esistenza di una cartella di pagamento solo tramite estratto di ruolo richiesto da lei stessa, senza che risultasse una notificazione valida della cartella. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’estratto di ruolo. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la domanda volta ad accertare l’estinzione del credito per prescrizione non sarebbe soggetta al termine di trenta giorni proprio delle opposizioni agli atti esecutivi, ma andrebbe qualificata come opposizione all’esecuzione, proponibile senza termine. La Corte ha però rilevato che, per valutare l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo, occorreva considerare la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021. Tale norma, secondo le Sezioni Unite, si applica ai processi pendenti e consente l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi, che devono essere allegati e dimostrati dal debitore. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva allegato un interesse ad agire riconducibile a tali ipotesi e non poteva fondare l’azione sulla sola eccezione di prescrizione maturata successivamente alla cartella, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa solo per contestare la mancata o invalida notifica della cartella e non per far valere fatti estintivi sopravvenuti in assenza di iniziative esecutive o di una situazione di obiettiva incertezza.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando che la domanda non poteva essere originariamente proposta. Ha quindi escluso la permanenza di un interesse ad agire idoneo a sorreggere l’opposizione, alla luce della disciplina sopravvenuta e del principio di diritto delle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo specifiche ipotesi di pregiudizio da dimostrare. Le spese di tutte le fasi del giudizio sono state compensate, in considerazione della sopravvenienza normativa e dell’intervento nomofilattico successivo alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come parametro di riparto dell’onere della prova, ma la Corte valorizza l’onere della parte che agisce di allegare e dimostrare l’interesse ad agire nelle impugnazioni del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata; la Corte non accoglie la censura e ritiene decisivo il difetto originario di interesse ad agire.
art. 615 c.p.c.
È la norma richiamata per qualificare l’opposizione all’esecuzione; la Corte precisa tuttavia che, nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’azione è ammissibile solo se sussiste uno specifico interesse tutelato dalla legge sopravvenuta.
art. 617 c.p.c.
Richiamato nel motivo per contestare la qualificazione dell’azione e il termine applicabile, ma la Corte reputa comunque inammissibile la domanda per difetto di interesse.
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Citato dalla ricorrente a sostegno della disciplina processuale invocata; la Corte non ne fonda la decisione, che ruota invece sulla normativa speciale sopravvenuta in materia di riscossione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Norma sopravvenuta che ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sui limiti all’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione, come novellata, concretizza l’interesse ad agire nelle controversie sul ruolo e sulla cartella non notificata o invalidamente notificata e si applica ai processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può generare un pregiudizio tale da rendere ammissibile l’impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lettera a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come riferimento per il pregiudizio derivante dalle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata come base delle verifiche che possono impedire il pagamento di somme dovute dal soggetto pubblico, integrando il pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di allegare in cassazione la sussistenza dell’interesse rilevante, mediante produzione documentale nei limiti processuali consentiti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della motivazione e per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e previo onere del debitore di allegare e dimostrare il pregiudizio concreto che ne deriva.
- La disciplina sopravvenuta che specifica l’interesse ad agire nelle controversie sul ruolo e sulla cartella si applica anche ai processi pendenti, perché incide su una condizione dell’azione che può mutare fino alla decisione.
- L’interesse ad agire deve essere attuale e concreto: non è sufficiente dedurre fatti estintivi del credito maturati dopo la cartella, se non vi è una situazione di obiettiva incertezza o una concreta iniziativa esecutiva da contrastare.
- L’opposizione fondata sulla sola prescrizione sopravvenuta non può essere utilizzata per aggirare i limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo quando il debitore contesti solo la mancata notifica della cartella senza dedurre un pregiudizio qualificato riconosciuto dalla legge.
- In sede di legittimità, l’interesse ad agire rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione può essere allegato e documentato nei limiti consentiti, ma resta necessario che esso sussista secondo la disciplina applicabile al momento della decisione.
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