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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05645/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da alcune dichiarazioni rese dal ricorrente in un’intervista televisiva su un presunto caso di danni da vaccinazione a una bambina. L’azienda sanitaria e un proprio dirigente pubblicarono comunicazioni e articoli che contestavano la falsità di quelle affermazioni; diversi media ripresero tali contenuti. Il ricorrente agì chiedendo il risarcimento del danno alla reputazione, la cancellazione delle pubblicazioni, una rettifica e altre conseguenze economiche, sostenendo che gli articoli lo avessero diffamato qualificandolo come antivaccinista, autore di fake news e di terrorismo psicologico. In cassazione dedusse quattro censure: violazione delle norme su cronaca e critica e sul risarcimento del danno; omessa pronuncia/omessa motivazione su ulteriori domande di cancellazione, rettifica, condanna solidale e sanzioni; mancata assunzione di prove testimoniali e tecniche; erronea regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché non confrontato in modo specifico con la ratio della sentenza impugnata e perché le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla continenza delle repliche giornalistiche; il secondo perché cumulava censure eterogenee, non indicava adeguatamente i motivi di appello asseritamente non esaminati e comunque l’affermazione del giudice di merito sul carattere superfluo degli ulteriori motivi valeva come pronuncia di assorbimento; il terzo perché la doglianza sulla mancata prova riguardava un apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione nel caso di doppia conforme; il quarto perché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo ipotesi non ricorrenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti correttamente al vizio dedotto; non è consentito usare il n. 3 per contestare solo la ricostruzione dei fatti, né cumulare censure incompatibili nello stesso motivo.

  • art. 366 c.p.c.

    la mancanza di chiarezza, specificità e autosufficienza è causa di inammissibilità solo se impedisce la comprensione delle censure o della vicenda processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ultimo comma / quinto comma

    in caso di doppia conforme preclude il sindacato sul vizio motivazionale o sulla ricognizione del fatto se non sono indicate le divergenze tra le due decisioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione precisa del motivo di appello non esaminato e del suo mantenimento fino alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 132 c.p.c.

    la carenza di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 111 Cost.

    evocato dal ricorrente in tema di giusto processo, ma la Corte ha escluso la violazione in presenza di una valutazione istruttoria riservata al merito.

  • art. 24 Cost.

    il diritto alla prova è strumentale al diritto di difesa, ma la sua lesione è configurabile solo se il giudice neghi prove per ragioni processuali errate o senza valutazione di rilevanza.

  • art. 21 Cost.

    richiamato come fondamento del diritto di critica/cronaca, che la Corte di merito aveva ritenuto esercitato legittimamente.

  • art. 2059 c.c.

    invocato dal ricorrente per il danno non patrimoniale da diffamazione, ma non è stato ritenuto violato perché mancavano i presupposti della responsabilità.

  • art. 2055 c.c.

    la responsabilità solidale presuppone un obbligo risarcitorio comune; non può essere affermata se le pubblicazioni sono state ritenute lecite.

  • art. 91 c.p.c.

    la statuizione sulle spese è sindacabile solo se le spese sono poste a carico della parte vittoriosa, ipotesi non ricorrente.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo vizi motivazionali o violazioni specifiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la determinazione del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 8 l. 47/1948

    invocato dal ricorrente per la rettifica, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 17 GDPR

    richiamato nel secondo motivo, ma senza specifico sviluppo idoneo a fondare una censura ammissibile.

  • art. 595 c.p.

    usato come parametro della diffamazione; la Corte ha ritenuto che, nella prospettiva del ricorrente, le censure cercassero in sostanza di rimettere in discussione l’esclusione della diffamazione già accertata in fatto.

  • art. 51 c.p.

    richiamato insieme agli artt. 185 e 595 c.p. per l’esimente del diritto di cronaca/critica.

  • art. 185 c.p.

    richiamato insieme agli artt. 51 e 595 c.p. per il collegamento tra reato e risarcimento del danno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede il confronto specifico tra la norma invocata e la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo mira solo a contestare la ricostruzione dei fatti, esso è inammissibile perché attiene semmai al vizio motivazionale.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della verità dei fatti, della continenza espressiva, dell’interesse pubblico e della capacità offensiva delle espressioni è attività di merito e non può essere riesaminata in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il diritto di cronaca e di critica è legittimamente esercitato quando la replica si mantenga nel perimetro della rilevanza sociale della notizia, della verità sostanziale dei fatti e di un linguaggio non gratuitamente aggressivo; il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del merito su tali profili.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l’indicazione puntuale del motivo di appello asseritamente trascurato e della sua effettiva riproposizione fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso che contesti la ricognizione del fatto è soggetto alla preclusione della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o tecniche non integra automaticamente violazione del diritto di difesa: se il giudice compie una valutazione di rilevanza delle prove richieste, la doglianza attiene al merito e, in cassazione, incontra i limiti del vizio motivazionale e della doppia conforme.
  • La compensazione o liquidazione delle spese processuali rientra, di regola, nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in caso di violazione del divieto di porle a carico del vincitore o di motivazione illogica/erronea.
  • Se le pubblicazioni vengono ritenute lecite, viene meno il presupposto per la responsabilità solidale e per i rimedi conseguenti quali risarcimento, rettifica e rimozione, salvo un distinto titolo giuridico specificamente dedotto e provato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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