Ordinanza n. 2688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che ha definito la controversia sull’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di concessione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Roma concernente l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione del permesso di soggiorno. I motivi di appello non sono esaminati compiutamente nella fase cautelare, essendo stata ritenuta necessaria la loro valutazione nella sede di merito. La domanda cautelare è stata esaminata secondo i parametri del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi di appello dovessero essere approfonditi nella fase di merito, senza formulare una definitiva valutazione sulla loro fondatezza. Quanto al periculum in mora, ha considerato prevalenti le esigenze cautelari dell’appellante, rilevando l’assenza di pericoli per la sicurezza pubblica. Nelle more, l’amministrazione può procedere alla verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata. L’udienza di merito è stata fissata all’11 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della fase cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi necessitano di un compiuto approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l’esame alla sede di merito e accogliere comunque la domanda cautelare sulla base della prevalenza delle esigenze urgenti dell’appellante.
- Il periculum in mora può risultare prevalente quando l’esecuzione della sentenza impugnata pregiudichi la posizione dello straniero richiedente un permesso di soggiorno, purché non emergano pericoli per la sicurezza pubblica.
- L’accoglimento della sospensione cautelare della sentenza non impedisce all’amministrazione di verificare, nelle more del giudizio, la correttezza e la completezza della documentazione prodotta dall’interessato.
- La tutela cautelare può essere concessa senza anticipare la decisione sul merito quando il fumus richiede un esame approfondito e il periculum, bilanciato con l’interesse pubblico alla sicurezza, depone per la sospensione degli effetti della decisione impugnata.
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