Cassazione Penale, Sentenza n. 44048/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca, o in via subordinata la sospensione, dell'ingiunzione di demolizione emessa in esecuzione della sentenza di condanna del GUP del 15 luglio 2007. Ha denunciato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente senza compiere una adeguata istruttoria, non acquisendo presso il Comune di Bagnara Calabra la documentazione relativa ad una istanza di condono edilizio presentata dalla stessa fin dal 1986, documentazione che, secondo la ricorrente, sarebbe necessaria per valutare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione del GIP secondo cui non risultano provvedimenti amministrativi che abbiano bloccato l'efficacia dell'ordine di demolizione e che la mera presentazione dell'istanza di condono non paralizza gli effetti dell'ingiunzione. La Corte ha richiamato il principio che l'onere della prova dell'esistenza del presupposto (es. provvedimento condonistico o la sua verosimile imminente adozione) grava sulla parte che invoca il beneficio e non sul giudice, salvo che quest'ultimo, esercitando la facoltà prevista dall'art. 666 c.p.p. comma 5, ritenga necessario acquisire documenti. Il giudice dell'esecuzione ha valutato la plausibilità di un futuro provvedimento condonistico e l'ha ritenuta non probabile, richiamando anche vincoli di inedificabilità sul terreno. Pertanto il rigetto dell'incidente è stato ritenuto corretto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 5
Attribuisce al giudice della esecuzione la facoltà di chiedere alle autorità competenti documenti e informazioni necessari per l'istruttoria; tale facoltà è discrezionale e non impone al giudice l'onere di acquisire documenti per sopperire alle carenze probatorie della parte rimasta inattiva.
Consente la pronuncia di condanne al pagamento in favore della Cassa delle ammende; è stato utilizzato per imporre alla parte che ha proposto ricorso inammissibile il versamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata (Corte di cassazione, Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 1130)
Principio secondo cui chi invoca una facoltà o beneficio deve provare l'esistenza del presupposto; il giudice non può essere onerato di acquisire d'ufficio prove in sostituzione della parte, salvo diversa previsione normativa.
Giurisprudenza richiamata (Corte di cassazione, Sez. III, 4 marzo 2016, n. 9145 e 19 settembre 2019, n. 37470)
Il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca di un ordine di demolizione per sopravvenuto provvedimento condonistico, deve verificare la legittimità dell'atto concessorio se già emanato, o la plausibilità e prossimità dell'adozione del provvedimento amministrativo se non ancora emanato.
Massime di principio
- La mera presentazione di una istanza di condono non sospende automaticamente un ordine di demolizione emesso in una sentenza penale; la parte deve produrre prove del provvedimento amministrativo favorevole o della sua imminente adozione.
- L'onere della prova circa l'esistenza o la prossimità di un provvedimento condonistico grava sulla parte che lo invoca; il giudice può, ma non deve obbligatoriamente, acquisire documenti presso amministrazioni pubbliche per colmare la carenza probatoria.
- L'art. 666 c.p.p. comma 5 conferisce al giudice la facoltà di chiedere documenti alle autorità competenti, ma l'esercizio di tale facoltà è discrezionale e non può servire a supplire alla negligenza probatoria della parte.
- In sede di incidente di esecuzione il giudice deve valutare la plausibilità della futura adozione di un provvedimento amministrativo che possa paralizzare l'esecuzione; se tale plausibilità è carente, il rigetto dell'istanza è giustificato.
- Le impugnative manifestamente infondate o inammissibili possono essere sanzionate con condanna alle spese e con somme a favore della Cassa delle ammende.
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